Cassazione Civile, Ordinanza n. 27177/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La lite nasce dall'acquisto di un'autovettura usata da parte di una consumatrice, la quale ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per un difetto riscontrato nel veicolo, invocando la garanzia di conformità prevista dal codice del consumo. Il tribunale aveva respinto la domanda, ma la corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della consumatrice e condannato la società venditrice al risarcimento. La società ricorrente per cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 129, 130 e 132 del D.Lgs. n. 206 del 2005, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ricostruito il fatto: secondo la consulenza tecnica integrativa richiamata nel ricorso, la rottura del pistoncino idraulico tendicatena e quella del motore sarebbero avvenute contestualmente, non prima, sicché non sarebbe stato provato che il difetto esistesse già al momento della consegna. La ricorrente ha inoltre evidenziato che, essendo il difetto emerso oltre sei mesi dalla consegna, non operava la presunzione di preesistenza del vizio e incombeva quindi sulla consumatrice la prova della sua esistenza originaria o del suo occultamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea l'applicazione del codice del consumo da parte della corte d'appello, perché, essendo il difetto manifestatosi oltre sei mesi dalla consegna, non operava la presunzione di preesistenza di cui all'art. 132, comma 3, e la consumatrice avrebbe dovuto provare che il vizio esistesse già alla consegna o che fosse stato occultato. La stessa sentenza impugnata, tuttavia, affermava che alla consegna il veicolo era regolarmente funzionante, circostanza incompatibile con l'accoglimento della domanda in difetto di prova ulteriore. La Corte ha anche rilevato che il chiarimento reso dal CTU in udienza, secondo cui il pistoncino era funzionante alla consegna, non risultava considerato dal giudice di merito. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 129 D.Lgs. n. 206 del 2005
Il venditore deve consegnare beni conformi al contratto; la conformità si presume quando il bene è idoneo all'uso, corrisponde alla descrizione e presenta le qualità ragionevolmente attese dal consumatore.
art. 130 D.Lgs. n. 206 del 2005
Il venditore risponde dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna; il consumatore deve seguire i rimedi di riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione secondo la scansione prevista dalla norma, che mira a bilanciare gli interessi delle parti.
art. 132 D.Lgs. n. 206 del 2005
Se il difetto si manifesta oltre sei mesi dalla consegna, non opera la presunzione di esistenza originaria del difetto e il consumatore deve provare che il vizio esistesse già alla consegna o che sia stato occultato; l'azione è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge; la Corte ha comunque valorizzato anche l'omesso esame del fatto decisivo risultante dal chiarimento del CTU.
Massime di principio
- Nella vendita di beni di consumo, la responsabilità del venditore per difetto di conformità presuppone che il vizio esista al momento della consegna; non basta che il difetto si manifesti successivamente entro il termine biennale di garanzia.
- Quando il difetto di conformità emerge oltre sei mesi dalla consegna, non opera la presunzione legale di preesistenza e incombe sull'acquirente l'onere di dimostrare, con prova ordinaria, che il vizio era già presente alla consegna oppure che era stato occultato dal venditore.
- La mera non evidenza del difetto al momento dell'acquisto non trasforma automaticamente la garanzia legale in responsabilità oggettiva del venditore; occorre pur sempre la prova della preesistenza o dell'occultamento del vizio.
- Se la decisione di merito ignora un accertamento tecnico potenzialmente decisivo sulla presenza del difetto alla consegna, tale omissione può integrare vizio decisivo della motivazione e giustificare la cassazione con rinvio.
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