Cassazione Penale, Ordinanza n. 36377/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo insussistente l'interesse ad impugnare in relazione a entrambe le doglianze e rilevando altresì la mancanza di una censura specifica sulla determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore di un condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, che aveva accolto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a due sentenze irrevocabili di patteggiamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per avere il giudice accolto una richiesta presentata senza che il condannato e il pubblico ministero avessero previamente concordato, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p., l'entità della pena. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per lo svolgimento dell'udienza camerale in assenza dell'interessato, il quale non avrebbe rinunciato a comparire personalmente. La Corte ha però rilevato che entrambe le censure erano prive di interesse, poiché l'eventuale annullamento del provvedimento avrebbe comportato effetti peggiorativi per il ricorrente, rimuovendo una decisione a lui favorevole. Inoltre, sul primo motivo ha osservato che la violazione dello schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p. comporta l'inammissibilità della richiesta originaria e che a far valere tale vizio sarebbe semmai il pubblico ministero, non il difensore del condannato, il quale aveva comunque dato impulso alla richiesta unilaterale. Sul secondo motivo ha aggiunto che, anche a prescindere dal merito, l'eventuale accoglimento della doglianza sulla mancata rinuncia alla presenza personale avrebbe comunque annullato la decisione favorevole ottenuta dal ricorrente, senza dunque rispondere a un suo interesse attuale.
Norme richiamate
La mancata osservanza dello schema procedimentale di concordamento della pena determina l'inammissibilità della richiesta originaria di applicazione della continuazione; la relativa censura è interesse del pubblico ministero e non del condannato che abbia presentato la richiesta in modo unilaterale.
Le due sentenze irrevocabili oggetto dell'istanza erano sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Chi impugna un provvedimento favorevole deve dimostrare un interesse attuale e concreto all'impugnazione; manca interesse quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe per il ricorrente un risultato peggiorativo o la caducazione di un beneficio già ottenuto.
- La violazione dello schema procedimentale previsto per la richiesta di applicazione della continuazione tra sentenze di patteggiamento incide sulla validità dell'istanza e può tradursi in inammissibilità della richiesta originaria; il vizio è tuttavia deducibile da chi sia portatore dell'interesse contrario all'accoglimento della domanda.
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione, la doglianza deve essere specifica e investire puntualmente la determinazione del trattamento sanzionatorio quando essa sia il contenuto decisorio rilevante; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- L'eventuale vizio relativo alla mancata presenza personale dell'interessato all'udienza camerale non è deducibile quando la sua eventuale rimozione finirebbe per eliminare una decisione favorevole al medesimo ricorrente.
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