Cassazione Penale, Ordinanza n. 17689/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La persona offesa ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'opposizione all'archiviazione e ha disposto l'archiviazione del procedimento, lamentando vizi di motivazione: il giudice non avrebbe considerato le circostanze indicate nella querela, avrebbe valorizzato le dichiarazioni dell'indagato contenute nella denuncia presentata la sera del 28 settembre 2021, relative alla percezione soggettiva dei fatti in occasione di un episodio di presunto furto del portafogli attribuito alla persona offesa, avrebbe omesso di valutare il referto medico attestante le lesioni e i messaggi WhatsApp asseritamente minacciosi inviati all'offeso. In sostanza, il ricorrente contestava la mancata considerazione degli elementi di fatto e probatori posti a fondamento della querela.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è impugnabile con ricorso per cassazione; contro tale provvedimento è previsto soltanto il reclamo al tribunale in composizione monocratica, nei limiti delle nullità attinenti alla violazione del contraddittorio. Poiché i motivi dedotti riguardavano censure di merito e di motivazione, estranee all'ambito del rimedio esperibile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. Conseguentemente la persona offesa è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come uno dei reati oggetto della denuncia/querela della persona offesa.
Indicato come uno dei reati oggetto della denuncia/querela della persona offesa.
Indicato come uno dei reati oggetto della denuncia/querela della persona offesa.
Richiamato per affermare che, contro l'ordinanza di archiviazione emessa dopo il rigetto dell'opposizione della persona offesa, è ammesso solo il reclamo al tribunale in composizione monocratica, con limiti ristretti alle nullità per violazione del contraddittorio.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Richiamato quale base per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro un provvedimento non impugnabile con quel mezzo.
Richiamato per la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione pronunciata dopo il rigetto dell'opposizione della persona offesa non è, di regola, impugnabile con ricorso per cassazione; il rimedio esperibile è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, nei limiti tassativi previsti dalla legge.
- Il reclamo avverso l'archiviazione consente di far valere essenzialmente nullità correlate alla violazione del contraddittorio, non anche censure di merito o di motivazione sulla valutazione degli elementi di indagine.
- Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo non consentito, l'inammissibilità può essere dichiarata de plano e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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