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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32165/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per circa 137.000 euro, fondato su fatture relative a prestazioni di trasporto rese in favore di un'altra società. Quest'ultima aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, che il credito azionato era stato in precedenza ceduto a terzi e poi compensato con un proprio controcredito, e, dall'altro, di vantare essa stessa ulteriori crediti da opporre in compensazione. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che il documento di cessione allegato a una PEC, una volta disconosciuto dalla controparte, non fosse utilizzabile senza verificazione, e che comunque non fosse stata provata l'esistenza dei controcrediti dedotti in compensazione. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società opponente ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 214 c.p.c., sostenendo che il documento allegato alla PEC non poteva essere disconosciuto come scrittura privata, ma solo contestato quanto alla conformità all'originale, e che la PEC avrebbe attratto a sé anche il documento allegato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere i giudici considerato il log di invio della PEC; 3) insufficiente motivazione, per non aver valorizzato altri elementi documentali dai quali dedurre la cessione del credito e i controcrediti; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando l'affermazione di non contestazione del credito opposto; 5) vizio di motivazione sulla prova del proprio credito da compensare; 6) omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la certificazione propria della PEC attesta soltanto provenienza, invio, ricezione e contenuto del messaggio, ma non estende la fede privilegiata al documento allegato, il quale resta un documento autonomo e può essere oggetto di disconoscimento. Ha quindi ritenuto corretto che, a fronte del disconoscimento del documento di cessione e della mancata richiesta di verificazione, il giudice di merito non lo avesse considerato. Ha inoltre escluso che vi fosse omesso esame del log di invio, poiché la ricezione e l'invio della PEC erano pacifici, mentre la questione riguardava il regime probatorio dell'allegato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, in particolare delle prove documentali, oppure perché non coglievano la reale ratio decidendi, fondata non sulla non contestazione ma sulla mancata prova dell'inesistenza del credito azionato e dell'esistenza dei controcrediti opposti in compensazione.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    disconoscimento della scrittura privata

    il documento allegato a una PEC non acquisisce per ciò solo la natura di documento autenticato o sottratto al disconoscimento; la certificazione della PEC riguarda il messaggio, non la paternità dell'allegato.

  • art. 2712 c.c.

    la disciplina delle riproduzioni non consente di qualificare automaticamente come copia un documento informatico allegato a PEC solo perché non firmato digitalmente; la firma digitale non è il criterio decisivo per la qualificazione del documento.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione di merito non si è fondata sulla non contestazione dei fatti, ma sulla genericità delle difese e sul difetto di prova dell'insussistenza del credito e dei fatti estintivi o compensativi.

  • art. 183 c.p.c.

    deposito documentale nei termini processuali

    la deduzione della parte ricorrente sulla tempestività del deposito non ha superato il limite del giudizio di merito sulla rilevanza e sull'apprezzamento delle prove documentali.

Massime di principio

  • La certificazione della posta elettronica certificata prova l'invio e la ricezione del messaggio, ma non attribuisce automaticamente fede al contenuto dei documenti allegati, che conservano autonoma rilevanza probatoria.
  • Un documento allegato a PEC, se non munito di firma digitale o altra forma di attribuzione soggettiva, non può essere sottratto al disconoscimento solo perché trasmesso via PEC.
  • Quando un documento è stato validamente disconosciuto, la parte che intende avvalersene deve attivare gli strumenti processuali previsti per la sua verificazione o per la prova della sua provenienza.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di motivazione o di diritto in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
  • La censura fondata sulla non contestazione è inammissibile se la decisione impugnata si regge invece sul diverso rilievo del difetto di allegazione e di prova dei fatti estintivi o impeditivi del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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