Cassazione Civile, Ordinanza n. 02715/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di terreni e fabbricati. La società ricorrente aveva agito ex art. 2932 c.c. per ottenere la sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà e aveva chiesto anche la condanna dei promittenti venditori al pagamento di una penale di euro 1.500.000 prevista dall'art. 15 del contratto. I convenuti si erano costituiti chiedendo la risoluzione di diritto del preliminare ex art. 1454 c.c., assumendo l'inadempimento della controparte agli obblighi di pagamento del prezzo e di stipula del definitivo, nonché il pagamento della penale. I giudici di merito avevano accolto la domanda riconvenzionale di risoluzione e condannato la società attrice alla penale, rigettando la richiesta di riduzione della penale. In cassazione la società ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione della clausola penale, sostenendo che la penale fosse stata pattuita in misura invariata sia per l'inadempimento di entrambi i preliminari sia per quello di uno solo, e che nel caso concreto l'inadempimento avesse riguardato solo uno dei due contratti, con conseguente manifesta eccessività della penale. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la penale era pari alla metà del corrispettivo complessivo e che le autorizzazioni erano giunte in ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di riduzione della penale. Ha affermato che il giudice di merito aveva recepito il testo della clausola senza esaminare se, nell'economia complessiva dell'operazione negoziale e a fronte di un inadempimento solo parziale relativo a uno dei due preliminari, la penale fosse comunque eccessiva. È stato inoltre ribadito che la riduzione della penale è consentita anche quando le parti abbiano pattuito la sua irriducibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo
richiamato dalla controparte per la risoluzione di diritto del preliminare a seguito di diffida ad adempiere
la mancata decisione sulla domanda di riduzione della penale integra omessa pronuncia
art. 15 del contratto del 12.12.2008
clausola penale che prevedeva la stessa somma anche in caso di mancata stipula di uno solo dei due preliminari
non citato espressamente nel testo, ma il principio applicato è quello della riduzione giudiziale della penale manifestamente eccessiva, anche se pattuita come irriducibile
Massime di principio
- La domanda di riduzione della clausola penale impone al giudice di merito una specifica pronuncia sulla eventuale manifesta eccessività della penale, non essendo sufficiente il mero richiamo al tenore letterale della clausola.
- La riduzione giudiziale della penale può essere disposta anche quando le parti abbiano previsto convenzionalmente l'irriducibilità della penale.
- Quando la penale è collegata all'inadempimento di più rapporti o di più obbligazioni, il giudice deve valutare la proporzionalità della penale rispetto all'effettivo inadempimento verificatosi e all'economia complessiva dell'operazione negoziale.
- L'omessa considerazione della domanda di riduzione della penale, a fronte di una specifica deduzione di eccessività, integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
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