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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie)

La controversia

La controversia nasce da una trattativa per la locazione di una palazzina di proprietà di due sorelle, destinata a casa di cura per anziani. In attesa della stipula del contratto scritto e delle autorizzazioni necessarie, le proprietarie consentirono l'avvio di lavori di ristrutturazione. Successivamente l'immobile venne occupato da due soggetti senza consenso; il contratto di locazione fu poi dichiarato nullo per difetto di forma scritta. In un secondo giudizio, la donna che aveva assunto di avere sostenuto le spese di ristrutturazione agì per indebito arricchimento nei confronti delle proprietarie e ottenne in primo grado un indennizzo di 70.000 euro. Le proprietarie proposero appello, respinto dalla Corte territoriale. Con il ricorso per cassazione dedussero quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e 1150 c.c., sostenendo che, se vi fosse stato un diritto all'indennizzo per i lavori, esso avrebbe dovuto essere fatto valere come azione del possessore ex art. 1150 c.c. e non con l'azione di arricchimento senza causa; 2) violazione degli artt. 2041, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provato il pagamento dei lavori e l'effettivo impoverimento dell'attrice sulla base di elementi presuntivi e testimonianze ritenute illogiche e incomplete, senza un rigoroso accertamento dello spostamento patrimoniale tra impoverimento e arricchimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte non avrebbe considerato la costituzione di parte civile nel procedimento penale, che avrebbe interrotto la prescrizione della domanda riconvenzionale relativa all'indennità di occupazione; 4) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte escluso l'esistenza di un giudicato sostanziale sul medesimo rapporto, nonostante la precedente sentenza che aveva dichiarato la nullità del contratto di locazione e il coinvolgimento della resistente nel giudizio di sfratto. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l'azione ex art. 1150 c.c. spetta al possessore e non al mero detentore/conduttore, oltre al fatto che la questione era nuova in cassazione; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'azione di arricchimento richiede l'accertamento puntuale ed esatto dell'effettivo arricchimento e del corrispondente impoverimento, valutati in termini economici e collegati da nesso causale, mentre la Corte territoriale aveva operato un calcolo approssimativo senza verificare con precisione gli esborsi provenienti dal patrimonio dell'attrice; ha accolto anche il terzo motivo, rilevando l'omesso esame di documenti e circostanze idonei a dimostrare l'atto interruttivo della prescrizione della domanda riconvenzionale; ha invece respinto il quarto motivo, ribadendo che l'azione contrattuale e quella di arricchimento senza causa hanno petitum e causa petendi diversi, sicché il giudicato formatosi sulla nullità del contratto di locazione non preclude la successiva azione indennitaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1150 c.c.

    L'azione indennitaria prevista dalla norma compete al possessore, cioè a chi ha un rapporto con la cosa corrispondente all'animus del proprietario; non è il rimedio azionabile dal mero detentore/conduttore.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa richiede un effettivo arricchimento dell'altra parte, un correlativo impoverimento dell'attore e il nesso causale tra i due spostamenti patrimoniali; il vantaggio deve essere economicamente apprezzabile e accertato con precisione.

  • art. 2042 c.c.

    L'azione di arricchimento è sussidiaria e non è proponibile solo quando, per il medesimo fatto e per il medesimo soggetto, sia concretamente esperibile un'altra azione tipica; nel caso esaminato la diversa posizione di detentore rispetto al possessore escludeva la sostituibilità con l'art. 1150 c.c.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro della denunciata violazione di legge, ma non costituisce la base della decisione di accoglimento o rigetto.

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice deve accertare con adeguata prova i fatti costitutivi dell'arricchimento senza causa, compreso l'effettivo impoverimento di chi agisce.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere costruite valutando insieme i fatti noti e non con un ragionamento approssimativo o parziale; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente sul punto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte valorizza soprattutto l'insufficienza dell'accertamento dell'effettivo spostamento patrimoniale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla nullità del contratto di locazione non preclude una successiva domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, perché le due azioni hanno causa petendi e petitum diversi.

Massime di principio

  • L'azione di arricchimento senza causa è rimedio sussidiario e residuale, ma la sua improponibilità va esclusa quando l'eventuale azione alternativa spetti a un soggetto diverso per presupposti e posizione giuridica, come nel caso del possessore rispetto al mero detentore.
  • Per accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. il giudice deve accertare in modo puntuale l'effettivo arricchimento del convenuto e il correlativo impoverimento dell'attore, valutando entrambi in termini economici e verificando il nesso causale tra i due.
  • Non è sufficiente una quantificazione approssimativa o presuntiva delle spese sostenute: occorre dimostrare che gli esborsi siano effettivamente usciti dal patrimonio dell'impoverito e che siano direttamente collegati all'arricchimento altrui.
  • La diversa struttura di petitum e causa petendi tra azione contrattuale e azione di arricchimento senza causa impedisce di ritenere coperta dal giudicato sulla nullità del contratto la successiva domanda indennitaria fondata sull'ingiustificato arricchimento.
  • Ai fini della prescrizione, il giudice di merito deve esaminare documenti e circostanze specificamente idonei a provare l'atto interruttivo allegato dalla parte, senza arrestarsi a una mera affermazione di mancanza di prova se dagli atti emergono elementi potenzialmente decisivi.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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