Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07620/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un’azione possessoria lamentando che, dopo l’apposizione di una sbarra meccanica, fosse stato impedito l’accesso veicolare alle aree prospicienti la loro abitazione, comprese la zona antistante e quella retrostante l’edificio, con richiesta di reintegrazione/manutenzione nel possesso e consegna degli strumenti di apertura della sbarra. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente la turbativa; la Corte d’appello, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla chiave/comando della sbarra perché questa era stata rimossa in altro giudizio, aveva riconosciuto agli appellati il diritto di accesso e transito veicolare sull’area ma aveva escluso la tutela possessoria per il parcheggio. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché la Corte territoriale avrebbe trasformato la domanda possessoria in una pronuncia dichiarativa di un diritto di accesso/transito, alterando petitum e causa petendi; 2) in subordine, violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudizio riguardava solo lo spoglio e che non potevano essere introdotte in appello questioni petitorie sulla insussistenza di servitù o diritti personali di parcheggio; 3) violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. per non avere la Corte deciso sulla domanda relativa alla consegna del congegno di apertura della sbarra, dichiarando la cessazione della materia del contendere nonostante persistesse, secondo i ricorrenti, l’interesse alla tutela possessoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la Corte d’appello avesse deciso in modo non coerente con l’oggetto della domanda possessoria e avesse inoltre trascurato l’evoluzione della giurisprudenza sulla servitù di parcheggio. In particolare ha affermato che, ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spoglio può riguardare anche il possesso corrispondente a una servitù di parcheggio e può realizzarsi tramite condotte che impediscano il transito su un passaggio destinato a tale funzione, indipendentemente dall’esistenza del relativo diritto reale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; il ricorso contestava una pronuncia ritenuta extrapetita rispetto alla tutela possessoria richiesta.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte domande o questioni nuove; i ricorrenti sostenevano che fossero state indebitamente affrontate questioni petitorie.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire/impugnare deve sussistere attualmente; il terzo motivo verteva sulla persistenza dell’interesse alla pronuncia possessoria.

  • art. 1168 c.c.

    La tutela di reintegrazione può proteggere il possesso anche quando esso corrisponda a una servitù di parcheggio, se lo spoglio ne impedisce l’esercizio.

  • art. 1027 c.c.

    La norma non esclude in assoluto servitù volontarie aventi a oggetto il parcheggio, purché l’utilità sia attribuita a vantaggio del fondo dominante come utilitas reale.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela possessoria, il possesso può avere ad oggetto anche una situazione di fatto corrispondente a una servitù di parcheggio, con la conseguenza che la sua lesione è azionabile con l’azione di spoglio o manutenzione.
  • Lo spoglio può consistere in condotte che rendano impossibile il transito o l’utilizzo del passaggio destinato al parcheggio, anche se il possessore non abbia ancora accertato o ottenuto il corrispondente diritto reale.
  • La qualificazione della situazione concreta deve muovere dalla domanda effettivamente proposta: il giudice non può mutarne il contenuto sostanziale trasformando una tutela possessoria in una pronuncia diversa, se ciò altera petitum o causa petendi.
  • In tema di parcheggio su fondo altrui, la verifica non può arrestarsi a categorie astratte di diritto personale o reale, ma deve considerare se, dal titolo e dalla situazione di fatto, l’utilità sia stata attribuita come vantaggio del fondo dominante, con carattere di realità.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.