Cassazione Penale, Ordinanza n. 02740/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, con i doppi benefici di legge, per un reato di omesso versamento di ritenute commesso in relazione alle annualità 2017 e 2018. I fatti, commessi in Bagnatica, sono stati ricondotti alla scelta dell'imputato di destinare le risorse finanziarie disponibili al pagamento di fornitori e dipendenti, anziché al versamento integrale delle ritenute dovute, nonostante l'insufficienza dei flussi finanziari. Con il primo motivo di ricorso si contestava la conferma della responsabilità, deducendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e sostenendo che la scelta imprenditoriale di privilegiare altri esborsi escludesse il dolo; con il secondo motivo si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto dalla difesa ingiustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa dei fatti preclusa in sede di legittimità, osservando che la motivazione dei giudici di merito era logica e completa nel ritenere che la scelta di destinare le risorse ad altri pagamenti non escludesse il dolo del reato. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, evidenziando che il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da argomenti non illogici, in particolare dai precedenti penali specifici dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al reato contestato in forma continuata, in concorso con la norma incriminatrice speciale.
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983
Norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute; la Corte valorizza la scelta di destinare le risorse ad altre finalità come compatibile con il dolo del reato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle fonti probatorie, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e completa.
- Nel reato di omesso versamento delle ritenute, l'insufficienza della liquidità e la scelta di destinare le risorse disponibili ad altri pagamenti non escludono di per sé il dolo, se il giudice di merito accerta consapevolmente la preferenza accordata ad altre finalità rispetto all'adempimento dell'obbligo tributario.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato su elementi ostativi specifici e non illogici, come i precedenti penali specifici dell'imputato.
- Il ricorso che si limiti a contrapporre valutazioni difensive alternative a una motivazione di merito razionale è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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