Cassazione Penale, Sentenza n. 09826/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato le condanne di primo grado. Il primo ricorrente ha dedotto sei motivi: carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla dinamica del fatto (sostiene che la caduta e l'ematoma sarebbero accidentali, essendovi colpi difensivi a mano aperta e non pugni/calci alla testa), carenza di motivazione sull'elemento psicologico (dolo), valorizzazione inadeguata di dichiarazioni testimoniali e filmati, omissione nella valutazione della provocazione e dello stato d'ira, contestazione della gravità delle lesioni e del riconoscimento di postumi permanenti, mancata motivazione sul diniego delle circostanze generiche e mancata valutazione della derubricazione in lesioni (art. 582 c.p.) con conseguente improcedibilità per difetto di querela. Il secondo ricorrente (favorimenti) ha dedotto tre motivi: inesistenza degli elementi del reato di favoreggiamento personale (assente al momento del fatto e pertanto non poteva sapere/dare aiuto), errata esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e carente motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati. Ha confermato la condanna del primo ricorrente a 12 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 575 e 577 c.p. (tentato omicidio e reati connessi), ritenendo corretta e logica la ricostruzione fattuale della Corte territoriale: più aggressioni ripetute, numerosi pugni e calci alla testa di una vittima anziana, necessità di intervento chirurgico per ematoma subdurale acuto e concreto pericolo di morte; la Corte ha inoltre ritenuto provato il dolo omicidiario nella forma del dolo alternativo e ha rigettato le censure relative a provocazione, stato d'ira e derubricazione. Ha confermato la condanna del secondo ricorrente a 6 mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), rilevando idoneità probatoria delle captazioni ambientali e delle testimonianze secondo cui il ricorrente ha incitato a non riferire; ha escluso la tenuità della condotta ai fini dell'art. 131-bis e ritenuto correttamente motivate le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. In sintesi: conferma integrale delle sentenze di merito, rigetto dei motivi e inammissibilità/parziale infondatezza delle doglianze.
Norme richiamate
Richiamato per spiegare la disciplina del tentativo: la Corte ha ritenuto configurabile il tentato omicidio anche in presenza di dolo alternativo, ossia quando l'autore mira a un evento e considera l'altro evento altamente probabile e voluto.
Norma sull'omicidio: utilizzata unitamente all'art. 56 per qualificare le condotte come tentato omicidio a causa della reiterazione di colpi alla testa e del concreto pericolo di morte per la vittima anziana.
Richiamata nell'impianto accusatorio con gli altri articoli relativi ai delitti contro la persona; conferma della qualificazione della fattispecie grave.
Norma sul favoreggiamento personale: la Corte ha ritenuto integrato il reato anche attraverso pressioni su terzi per non rendere dichiarazioni e in ragione di elementi probatori (captazioni ambientali e testimonianze).
Norma sulle lesioni personali: evocata dalla difesa come possibile derubricazione; la Corte ha escluso la derubricazione ritenendo che la gravità e le modalità della condotta configurino tentato omicidio.
Richiamato nei motivi di doglianza relativi alla motivazione e alla prova; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nei profili di censura sulla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la motivazione risponda ai requisiti di logicità e completezza.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: richiesta dal ricorrente favoreggiatore e disattesa dalla Corte, che ha ritenuto la condotta non di scarsa offensività e la gravità dei fatti incompatibile con la tenuità.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato il diniego, richiamando il principio che l'applicazione non è automatica e richiede elementi positivi a favore del soggetto.
Criteri di determinazione della pena: richiamato dalla difesa; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena in relazione alla gravità della condotta.
Giurisprudenza (es. Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024; Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023; Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016)
La Corte ha richiamato precedenti per chiarire i limiti del dolo eventuale vs dolo alternativo e per consolidare il principio che il favoreggiamento personale si configura anche quando l'aiuto o la pressione ostacolano l'attività investigativa, indipendentemente dall'avvio formale delle indagini.
Massime di principio
- Per la configurazione del tentato omicidio può essere sufficiente il dolo alternativo: la reiterazione di colpi diretti alla testa, soprattutto su persona anziana, che creano un concreto pericolo di morte, è idonea a integrare il tentato omicidio anziché il reato di lesioni.
- La mera esistenza di una provocazione o del primo atto offensivo della vittima non esclude automaticamente la responsabilità quando la reazione è violenta, prolungata e sproporzionata; la valutazione deve considerare la durata, la ripetizione e la gravità delle lesioni.
- Il favoreggiamento personale si integra anche con condotte consistenti nell'indurre terzi a non riferire o a deporre in modo reticente, anche se tali pressioni avvengono prima dell'adozione di misure cautelari o prima di atti formali di indagine, purché le investigazioni siano prevedibili.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e le circostanze attenuanti generiche non si riconoscono automaticamente: occorrono valutazioni motivate e la presenza di elementi concreti e positivi a favore dell'imputato; la gravità del fatto e i precedenti possono ostare alla loro applicazione.
- In sede di cassazione le doglianze sulla valutazione della prova e sulla dinamica dei fatti sono ammissibili solo se riescono a mostrare vizi logici o contraddizioni rilevanti nella motivazione; la semplice diversa lettura dei fatti non basta per scalfire una motivazione completa e coerente.
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