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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44771/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra sei sentenze di condanna, sostenendo che il furto dell'autovettura (fatto sub 6) commesso il 20/07/2014 rientrasse in un medesimo disegno criminoso con il reato associativo e le altre condanne. Denunciava la violazione dell'art. 81 cod. pen. e lamentava che il giudice dell'esecuzione non avesse valutato i precedenti provvedimenti di cognizione che avrebbero riconosciuto la continuazione. Inoltre spiegava che la precedente rinuncia del difensore alla istanza ex art. 671 cod. proc. pen. era dovuta a un errore sulla data del reato (indicata 2012 invece di 2014) e pertanto la domanda era stata riproposta una volta accertata la data corretta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la decisione del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la domanda a seguito della rinuncia non è condivisibile: la rinuncia non equivale al rigetto e, quindi, non opera la preclusione prevista dall'art. 666 cod. proc. pen. Tuttavia, sul merito la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il ricorrente non ha fornito elementi sintomatici concreti, oltre il mero riferimento cronologico, idonei a dimostrare l'unicità di un "disegno criminoso" tra il furto sub 6) e le altre condanne. La Corte ha ricordato che incombe al condannato l'onere di indicare i reati da unificare e gli indici specifici di programmazione unitaria; in mancanza il giudice dell'esecuzione può legittimamente non riconoscere la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul reato continuato: la questione è stata esaminata nella prospettiva della applicazione in sede esecutiva e della necessità di comprovare un "medesimo disegno criminoso" per unificare le pene

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferito all'istanza nell'esecuzione; la rinuncia del difensore alla domanda ex art. 671 non equivale a rigetto e quindi non determina di per sé preclusione alla riproposizione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma sulla inammissibilità per mera riproposizione: la preclusione opera quando esista una precedente statuizione del giudice dell'esecuzione basata sugli stessi elementi, non già quando la domanda sia stata semplicemente rinunciata

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere la facoltà di rinuncia nelle impugnazioni dall'atto introduttivo nel procedimento di esecuzione, che non ha natura di impugnazione

  • Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018

    Indirizzo secondo cui la preclusione per riproposizione trova fondamento nel divieto del bis in idem e nell'art. 666 c.p.p.; la duplicazione da escludere è quella di una precedente decisione giudiziale sul medesimo tema, non la mera ripetizione formale della domanda

  • Sez. 1, Sentenza n. 10416 del 19/02/2009

    Affermata l'illegittimità della decisione di inammissibilità dell'incidente sollevato dal condannato a seguito di rinuncia ad esso da parte del difensore

  • Sez. 1, Sentenza n. 28762 del 28/04/2023

    Principio secondo cui in sede esecutiva è onere del condannato indicare i reati da unificare e gli elementi sintomatici della riconducibilità a un disegno unitario

  • Sez. 2, Sentenza n. 10539 del 10/02/2023

    Elencati gli indici indizianti per il riconoscimento del medesimo disegno criminoso: unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti

Massime di principio

  • La semplice coincidenza cronologica non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un "disegno criminoso" ai fini del reato continuato; il condannato deve indicare elementi sintomatici concreti che colleghino le varie condotte
  • La rinuncia del difensore a una istanza in sede di esecuzione non equivale a un provvedimento di rigetto e quindi, di per sé, non impedisce la riproposizione della stessa domanda davanti al giudice dell'esecuzione
  • La preclusione per "mera riproposizione" (art. 666 c.p.p.) opera solo quando sussiste una precedente statuizione del giudice dell'esecuzione basata sugli stessi elementi di fatto e di diritto
  • In sede esecutiva il giudice valuta la sussistenza degli indici del disegno unitario (unitarietà del contesto, breve lasso temporale, analogia di modus operandi, identità dei partecipanti, natura omogenea dei reati) e può rigettare la richiesta se tali indici non sono documentati
  • Quando si ripropone una domanda già oggetto di atti processuali precedenti è opportuno specificare e documentare gli elementi nuovi o gli errori antecedenti (es. rettifica della data del fatto) che giustifichino la rinnovazione della richiesta

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