Cassazione Penale, Ordinanza n. 33430/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice per le indagini preliminari per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. In fatto, gli era contestato di essersi trovato a Montebello Ionico il 29 maggio 2019 pur essendo sottoposto a misura di prevenzione con prescrizione di non lasciare il comune di residenza (Reggio Calabria) senza preventiva autorizzazione. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo e sostenendo di ignorare di essersi allontanato dal territorio del comune di residenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, in materia di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie ex art. 8 d.lgs. 159/2011 integrano il precetto dei reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, e che la loro violazione consapevole è sufficiente a integrare il reato. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata aveva accertato in fatto la presenza dell'imputato fuori dal comune di residenza e che il motivo sul dolo mirava solo a una rivalutazione alternativa delle prove, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza
La violazione consapevole delle prescrizioni della sorveglianza speciale integra il reato previsto dalla norma.
art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2
Le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale hanno efficacia integrativa del precetto di tali reati.
Le prescrizioni accessorie consentono di adattare al caso concreto le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione e integrano il precetto penale la cui violazione è sanzionata dall'art. 75.
al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella proposizione del gravame.
Corte Cost. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non ricorra una causa di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie impartite con la misura di prevenzione hanno funzione integrativa del precetto penale: la loro violazione consapevole è idonea a integrare il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011.
- Ai fini della responsabilità per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è richiesto il dolo generico; esso è escluso soltanto dall'ignoranza inevitabile della prescrizione o della situazione fattuale rilevante.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di profili di colpa esclusa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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