Cassazione Penale, Ordinanza n. 13639/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il fatto contestato e aveva escluso la particolare tenuità del fatto, negato le circostanze attenuanti generiche e determinato il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo censurava, in sostanza, il diniego della particolare tenuità del fatto, ma è stato ritenuto generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato soprattutto l'incerta durata dell'allontanamento, desunta dal dato che l'imputato non era stato rinvenuto presso l'abitazione in più controlli effettuati in orari diversi e che un familiare lo aveva visto l'ultima volta il giorno precedente. Il secondo e il terzo motivo contestavano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ma sono stati reputati meramente confutativi e comunque diretti contro una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e il secondo e il terzo motivo inidonei a scardinare la motivazione sulla negata concessione delle attenuanti generiche e sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in base alle circostanze concrete, in particolare all'incerta durata dell'allontanamento.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per escludere l'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende solo quando l'imputato abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sia generico e non si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul diniego della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito; in difetto di una critica specifica, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
- Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena non sono ammissibili se si risolvono in meri argomenti confutativi e la sentenza impugnata presenta una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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