Cassazione Penale, Ordinanza n. 22156/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già destinatario di una sentenza di annullamento parziale della Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia quale giudice di rinvio, che aveva ridotto la pena per il reato di furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione agli artt. 157 e 161 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta dopo la sentenza rescindente e prima della decisione del giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, una volta intervenuto l'annullamento parziale con rinvio limitato alla rideterminazione della pena e formatosi il giudicato sulla responsabilità penale per il furto aggravato, la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia rescindente non potesse essere dichiarata dal giudice di rinvio. Ha quindi confermato la correttezza della decisione della Corte di appello, che si era limitata a rideterminare il trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria immediata di cause di non punibilità non opera quando sulla responsabilità penale si sia già formato il giudicato a seguito di annullamento parziale con rinvio limitato alla pena.
La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza rescindente non rileva se il giudicato sulla responsabilità è già formato e il rinvio riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per sostenere la pretesa estinzione del reato per prescrizione.
La dichiarazione delle parti della sentenza divenute irrevocabili ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva; se omessa, il giudice successivamente adito può comunque individuare le parti già passate in giudicato.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In caso di annullamento parziale con rinvio limitato al solo trattamento sanzionatorio, il giudicato sulla responsabilità penale impedisce al giudice di rinvio di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza rescindente.
- L'art. 129 c.p.p. non può essere utilizzato per dichiarare cause estintive sopravvenute quando l'accertamento della responsabilità è ormai coperto da giudicato e la fase rescissoria riguarda soltanto la pena.
- La mancata declaratoria espressa delle parti irrevocabili della sentenza ex art. 624, comma 2, c.p.p. non impedisce di ricostruire, in base alla sentenza rescindente, quali capi o punti siano ormai passati in giudicato; tale dichiarazione ha valore meramente dichiarativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una tesi incompatibile con il consolidato giudicato formatosi sulla responsabilità e con la costante giurisprudenza di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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