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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33062/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Agrigento per più truffe unificate in continuazione. Il motivo principale dedotto è la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento di tale causa di non punibilità; in subordine il ricorrente chiedeva dichiararsi estinto il reato per prescrizione o, alternativamente, l'annullamento per omessa declaratoria della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevando che il ricorso travisava le pregresse vicende processuali: non è vero che il Tribunale avesse già ritenuto la causa di non punibilità; anzi la difesa aveva proposto appello chiedendo tale riconoscimento e la Corte d'appello lo aveva correttamente negato valorizzando la gravità, la pervicacia della condotta, la pluralità di persone offese e tre precedenti specifici. Per l'inammissibilità totale del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per colpa nella proposizione del ricorso) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Barone Calogero, liquidate in euro 540, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha valutato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era applicabile alla fattispecie, considerando la gravità del reato, la pervicacia della condotta, la pluralità delle vittime e i precedenti specifici

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiesta la specificità del motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto il motivo privo della necessaria specificità e quindi inammissibile

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i requisiti formali del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato il requisito di specificità previsto dalla norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente per spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per i casi di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha imposto una misura pecuniaria di euro 4.000 ritenendo la colpa assolutamente inescusabile

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamato come forma di svolgimento del procedimento ai sensi delle disposizioni emergenziali (menzione procedurale sul modo di procedere nel giudizio)

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui può sussistere responsabilità per colpa nella proposizione di atti processuali manifestamente infondati o travisanti

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve indicare i motivi con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi vaghi o che travisano i fatti processuali sono dichiarati inammissibili
  • Non si può sostenere che il giudice di merito abbia già riconosciuto una causa di non punibilità se, in realtà, la difesa aveva proposto appello chiedendone il riconoscimento e il giudice di secondo grado l'ha espressamente negata; la verifica fattuale del percorso processuale è determinante
  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. viene esclusa quando emergono elementi quali la gravità del fatto, la pervicacia nella condotta, la pluralità di persone offese e precedenti specifici che dimostrano disvalore rilevante
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o frutto di plateale travisamento delle vicende processuali può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • La parte civile può ottenere la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità, anche se la fase è limitata, purché le spese richieste siano adeguatamente documentate e proporzionate

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