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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27670/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La società, già dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso del pubblico ministero e con reclamo respinto dalla Corte d'appello, ha impugnato in cassazione la decisione deducendo un unico motivo. Ha sostenuto la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c. e 7 l. fall., nonché la nullità della sentenza, perché nella richiesta di fallimento del P.M. non sarebbe stata indicata alcuna delle ipotesi tassative di cui all'art. 7 l. fall.: in particolare, la notizia sarebbe derivata solo dalla relazione del curatore ex art. 33 l. fall., che non costituirebbe la segnalazione del giudice civile richiesta dal n. 2 dell'art. 7. Inoltre, le ulteriori deduzioni del P.M. svolte in sede di reclamo sarebbero state inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la legittimazione del pubblico ministero alla richiesta di fallimento sussiste quando la notitia decoctionis sia stata appresa nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, anche attraverso la trasmissione della relazione del curatore ex art. 33 l. fall. e anche tramite atti acquisiti in procedimenti penali o comunque nelle sue attività istituzionali. Ha inoltre precisato che, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non operano i limiti propri dell'appello di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c., essendo il rimedio a effetto devolutivo pieno. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    I limiti delle nuove deduzioni previsti per l'appello non si applicano al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che ha effetto devolutivo pieno.

  • art. 7 l. fall.

    La richiesta di fallimento del pubblico ministero è legittima quando l'insolvenza risulti da un procedimento penale o dalla segnalazione del giudice civile, ma la Corte ne dà un'interpretazione estensiva: conta che la notitia decoctionis sia appresa nell'esercizio delle funzioni istituzionali del P.M., senza necessità di forme determinate.

  • art. 33 l. fall.

    La relazione del curatore, depositata in cancelleria, è trasmessa d'ufficio al pubblico ministero nella sua integralità; essa costituisce una fonte idonea di conoscenza della notitia decoctionis per il P.M.

  • artt. 216 e 223 l. fall.

    La pendenza di indagini per ipotesi di bancarotta può costituire fonte della notitia decoctionis e legittimare l'iniziativa del pubblico ministero.

  • art. 18 l. fall.

    Il rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nella disciplina richiamata, è il reclamo, non soggetto ai limiti dell'appello ordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento non richiede la preventiva iscrizione di una notizia di reato: è sufficiente che la notitia decoctionis sia acquisita nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche da atti trasmessi d'ufficio.
  • La relazione del curatore ex art. 33 l. fall., trasmessa integralmente al P.M. per previsione di legge, può costituire fonte idonea di conoscenza dell'insolvenza e giustificare la richiesta di fallimento.
  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non si applicano i limiti tipici dell'appello ordinario in tema di nuove deduzioni, poiché il rimedio ha effetto devolutivo pieno.
  • Ai fini della richiesta di fallimento del P.M. rileva la conoscenza dell'insolvenza maturata nel quadro delle attribuzioni istituzionali dell'organo requirente; non è invece consentita un'attivazione ex abrupto, sganciata da tali competenze.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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