Cassazione Penale, Sentenza n. 48062/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza di querela relativamente al reato di furto aggravato (art. 624 e 625 n.2 c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la richiesta del Pubblico Ministero di contestare in dibattimento l'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 c.p. (che renderebbe il reato procedibile d'ufficio), perché, a suo avviso, era decorso il termine per la proposizione della querela previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022. Il Procuratore ha dedotto che il giudice ha illegittimamente fissato un termine di decadenza al PM e gli ha precluso il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva in dibattimento ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale ha violato la legge impedendo al PM di effettuare la contestazione suppletiva dell'aggravante (art. 517 c.p.p.). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il potere di nuova contestazione in dibattimento spetta esclusivamente al Pubblico Ministero senza preventiva autorizzazione del giudice, e che non sussistono limiti temporali di fonte normativa che possano precluderne l'esercizio prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale. La pronuncia del Tribunale è stata dichiarata affetta da nullità assoluta in ordine all'esercizio dell'azione penale e all'imputazione; perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio ai sensi degli artt. 569 comma 4 e 604 comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento e riconosce al pubblico ministero il potere di modificare l'imputazione durante il dibattimento per adeguarla agli elementi emersi.
Consente al PM di contestare in dibattimento un reato connesso o una circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento; la Corte interpreta la norma come attribuzione di potere/dovere al PM senza sindacato preventivo del giudice.
Regola la contestazione di un fatto nuovo e attribuisce al presidente del collegio il potere di autorizzarla; la Corte distingue questa ipotesi da quella di cui all'art. 517, dove il giudice non può negare la contestazione.
"il tempo concesso dal giudice non può essere 'inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 ... non inferiore a venti giorni'"
Garantisce il diritto di difesa concedendo all'imputato un termine per preparare la difesa in caso di contestazione suppletiva; la Corte richiama questo strumento a tutela del contraddittorio.
Norma che disciplina il termine per la proposizione della querela per il reato in questione; il Tribunale l'ha richiamata per dichiarare la scadenza della querela, mentre la Corte ha ritenuto che ciò non poteva impedire al PM la contestazione suppletiva in dibattimento.
Prevede la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela; la Corte ha rilevato che tale declaratoria non poteva essere adottata senza prima consentire l'operare del potere-dovere del PM di contestazione suppletiva.
Le circostanze aggravanti indicate (in particolare n.7, reato commesso su cose destinate a pubblico servizio) sono determinanti per la procedibilità; la contestazione dell'art. 625 n.7 trasformava la procedibilità in ufficio.
art. 112 Cost.
Richiamato per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il potere/dovere del Pubblico Ministero di adeguare l'imputazione in dibattimento.
art. 469, 484 cod. proc. pen. (richiamati in motivazione)
Richiamati per distinguere la sentenza predibattimentale e i limiti dell'impugnazione; la Corte utilizza tali riferimenti per contestualizzare la fase processuale in cui è intervenuta la decisione impugnata.
art. 569 comma 4 e art. 604 comma 4 cod. proc. pen.
Fondano la facoltà/obbligo di annullamento senza rinvio quando ricorre nullità tale da compromettere l'impianto processuale; la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio applicando queste disposizioni.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive (nuove contestazioni o aggravanti) in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il giudice non può esercitare un controllo preventivo per vietare tale attività.
- La contestazione suppletiva può essere effettuata anche sulla base di elementi già raccolti nelle indagini preliminari e anche dopo l'apertura del dibattimento, purché prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale; l'assenza di limiti temporali rigidi tutela l'obbligatorietà dell'azione penale.
- Se la contestazione suppletiva introduce una circostanza che modifica il regime di procedibilità (es. da querela a procedibilità d'ufficio), il giudice deve consentire la modifica e decidere sul nuovo capo di imputazione; declaratorie di improcedibilità pronunciate prima di tale verifica sono illegittime.
- La difesa è garantita dalla possibilità di chiedere termini e provvedimenti ai sensi dell'art. 519 c.p.p. per preparare la controesposizione in caso di nuova contestazione; l'uso di questi strumenti è la risposta corretta a contestazioni 'tardive', non il diniego preventivo da parte del giudice.
- La pronuncia che preclude illegittimamente l'esercizio dell'azione penale da parte del PM integra una nullità assoluta dell'imputazione e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
- In casi analoghi, se il PM intende modificare l'imputazione in dibattimento è opportuno documentare che la circostanza aggravante era già emergente dagli atti di indagine e chiedere espressamente il termine previsto dall'art. 519 per evitare contestazioni sulla tardività.
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