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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23521/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso la statuizione di confisca di €1.900,00 e di un borsello nero rinvenuti il 02/08/2024 nell'abitazione dell'imputato. Il ricorrente deduceva che la sentenza era carente nella motivazione circa le ragioni giustificative della confisca e che, trattandosi di mera detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, non sussisteva il necessario nesso pertinenziale tra la somma e il reato per giustificarne l'ablazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca, rinviando al Tribunale di Cuneo (diversa composizione) perché colmi la lacuna motivazionale. La Corte ha osservato che, anche in sede di patteggiamento, il giudice è tenuto a fornire una motivazione congrua e non può limitarsi a una presa d'atto formale dell'accordo. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza che impedisce la confisca del denaro in caso di mera detenzione se non ricorrono le condizioni di cui all'art.240bis c.p. (mediante rinvio dall'art.85bis DPR 309/90), e che quindi la sentenza non ha spiegato il nesso tra la somma sequestrata e il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio abbreviato/patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tali disposizioni e la Corte richiama la speciale natura della motivazione in questo rito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Previsioni che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizio di motivazione).

  • art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.

    Limiti di ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento che abbiano incluso misure di sicurezza oggetto di accordo; rilevanza della sussistenza o meno dell'accordo sulla misura contestata.

  • art. 444, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dall'art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

    Rinvio alla modifica normativa che incide sulla formazione dell'accordo tra le parti in sede di patteggiamento e sulla ricorribilità delle misure accessorie/di sicurezza.

  • art. 240bis c.p.

    Norma che disciplina le condizioni per la confisca diretta del profitto del reato in ipotesi non equiparabili alla cessione; la Corte afferma che per la mera detenzione il denaro può essere confiscato solo se ricorrono le condizioni previste da questa norma, tramite rinvio dall'art.85bis DPR 309/90.

  • art. 85bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma che rinvia all'applicabilità di disposizioni del codice penale (es. art.240bis) per talune fattispecie relative agli stupefacenti; la Corte la invoca per spiegare il corretto parametro di confisca nel caso di mera detenzione.

  • art. 240 c.p.

    Norma generale sulla confisca: la Corte osserva che non è applicabile per giustificare la confisca del denaro in caso di mera detenzione di stupefacenti, salvo ricorressero le condizioni di art.240bis.

  • art. 73, comma 7bis, d.P.R. 309/1990

    Previsione relativa alla confisca per i reati di cessione di stupefacenti; la Corte ricorda che tale disposizione non è utilizzabile quando la responsabilità è limitata alla mera detenzione, perché manca il nesso con il profitto del reato di spaccio.

Massime di principio

  • In sentenza di patteggiamento il giudice deve comunque motivare in modo congruo le misure di sicurezza o confisca: non è sufficiente una mera formula che dichiari la confisca degli oggetti sequestrati.
  • La confisca del denaro trovato nella disponibilità dell'imputato per reati di stupefacenti è ammissibile con più rigore quando la condotta è mera detenzione: in tal caso va verificata e motivata la sussistenza delle condizioni dell'art.240bis c.p. (mediante il rinvio previsto dall'art.85bis DPR 309/90).
  • Nei casi in cui l'accertamento della responsabilità penale sia irrevocabile in relazione alla pena, è comunque possibile annullare e rinviare esclusivamente la parte della decisione relativa a misure accessorie o confische prive di adeguata motivazione.
  • Quando le parti non raggiungono un accordo specifico sulla misura di confisca in sede di patteggiamento, il vizio di motivazione è strada percorribile in cassazione per contestare la statuizione ablativa.
  • La distinzione tra reato di cessione (spaccio) e mera detenzione è cruciale per determinare il regime della confisca: per lo spaccio sono applicabili norme diverse che agevolano l'ablazione del profitto; per la detenzione serve una specifica dimostrazione del rapporto tra somme e reato.

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