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Parere

Parere n. 238/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Domenico, Camillo e Rosa Di Fonzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino, per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Carini n. 179 del 25 ottobre 2023 (pratica n 615/FC-I), che ha annullato in autotutela l’ordinanza n. 17 dell’11 febbraio 2021, la quale aveva, a sua volta, rettificato la precedente ordinanza n. 90 del 7 settembre 2020 con cui era stata accertata l’inottemperanza, da parte del dante causa dei ricorrenti, all’ordine di demolizione di un immobile abusivo realizzato in contrada Margi, lungomare Cristoforo Colombo n. 291, identificato in catasto al foglio 7, particella 2123, ex 92, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Carini n. 179 del 25 ottobre 2023, di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 17 dell’11 febbraio 2021, relativa all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di un immobile abusivo.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, eredi del destinatario dell’ordine di demolizione, contestano l’ordinanza comunale n. 179/2023 deducendo: difetto di motivazione per la mancata allegazione dell’ordinanza di demolizione del 2011; illegittimità dell’ordine di demolizione perché l’immobile sarebbe già stato acquisito al patrimonio comunale; erronea qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione di un preesistente fabbricato, con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria dell’art. 33 anziché dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; inapplicabilità dell’acquisizione gratuita; ricorrenza dei presupposti per la sanatoria ai sensi della normativa regionale; lesione dell’affidamento per il lungo tempo trascorso e mancato accesso a successivi condoni; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. I ricorrenti affermano che il fabbricato ricade nella fascia costiera di inedificabilità assoluta di 150 metri, ma deriverebbe dalla demolizione e ricostruzione, senza aumento di volume, di un rustico esistente prima del 1976.

Il parere

Il Consiglio esprime parere per il rigetto del ricorso. Il primo motivo è infondato: l’ordinanza impugnata richiama puntualmente la realizzazione di opere abusive non sanabili e i ricorrenti hanno poi acquisito il contenuto dell’ordine del 2011 in sede di accesso. Il secondo è infondato: ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 l’effetto traslativo al Comune si produce solo con il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolire. Il terzo è infondato: il vincolo costiero ex art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976 è immediatamente efficace e vieta l’edificazione nella fascia di 150 metri, salvo le opere ammesse dalla legge; inoltre, i ricorrenti hanno fornito soltanto un principio di prova dell’esistenza del rustico nel 1977, non prima dell’entrata in vigore della legge regionale, e non hanno dimostrato con elementi oggettivi, univoci e concordanti la preesistenza richiesta. L’onere di provare la data di realizzazione dell’opera grava sul privato sanzionato, senza limiti temporali verso il passato. Il quarto motivo è inammissibile, perché il richiamo alle conseguenze dell’eventuale inottemperanza non produce una lesione attuale e concreta. Il quinto è infondato: non risulta presentata istanza ai sensi dell’art. 10 l.r. n. 26/1986 e non sono dimostrati i presupposti della sanatoria, riferita a opere eseguite in costruzioni non abusive. Il sesto è infondato: il mero decorso del tempo non genera affidamento tutelabile rispetto ad abusi edilizi, essendo doverosa la repressione di un illecito permanente nell’ambito di un potere vincolato. Il settimo è infondato: la repressione degli abusi edilizi, in ragione della natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio; in ogni caso, la partecipazione non avrebbe potuto determinare un esito diverso.

Osservazioni

Motivo I - Allegazione dell’ordine di demolizione e motivazione

La mancata allegazione dell’ordinanza di demolizione n. 205/2011 non determina un difetto di motivazione, poiché l’atto impugnato indica la realizzazione di opere abusive non sanabili; i ricorrenti hanno inoltre acquisito il contenuto dell’ordinanza tramite accesso agli atti.

Motivo II - Acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale

La censura è infondata: l’effetto traslativo al Comune non discende dal mero accertamento dell’inottemperanza come sostenuto dai ricorrenti, ma si produce a seguito del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Motivo III - Qualificazione dell’intervento e prova della preesistenza

La censura è infondata. Il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia ammette solo le opere previste dalla legge e la ristrutturazione di edifici esistenti senza alterazione dei volumi. I ricorrenti non hanno dimostrato, con elementi oggettivi, univoci e concordanti, che il fabbricato preesistesse all’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976; grava sul privato sanzionato l’onere di provare la data di realizzazione.

Motivo IV - Sanzione acquisitiva

La censura è inammissibile per carenza di lesione attuale e concreta: l’ordinanza si limita ad avvisare i destinatari delle conseguenze di un’eventuale inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, richiamando l’art. 31 del testo unico dell’edilizia.

Motivo V - Sanatoria ai sensi della normativa regionale

La censura è infondata: non risulta presentata un’istanza ai sensi dell’art. 10 l.r. n. 26/1986 e non emergono i presupposti richiesti, poiché la disposizione riguarda opere eseguite in costruzioni non abusive insistenti nella fascia inedificabile.

Motivo VI - Legittimo affidamento e decorso del tempo

Il mero decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non fondano un affidamento tutelabile in relazione ad opere abusive. Il potere repressivo edilizio è vincolato e doveroso, essendo finalizzato al ripristino della legalità.

Motivo VII - Comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale

La censura è infondata: la repressione degli abusi edilizi, in quanto attività vincolata, non è assistita dalla garanzia della comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione dei ricorrenti non avrebbe comunque potuto condurre a un provvedimento diverso.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’effetto traslativo a favore del Comune si produce solo a seguito del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.

    L’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale consegue al provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 15, lett. a), l.r. 78/1976

    il vincolo di cui all’art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/1976 - immediatamente e direttamente efficace anche nei confronti dei privati (Corte cost., 23 maggio 2025, n. 72 ) – fa divieto assoluto di edificabilità entro i 150 metri dalla battigia, consentendo solo la realizzazione di opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare e la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

    Il vincolo costiero opera direttamente anche nei confronti dei privati e vieta l’edificazione nella fascia di 150 metri, fatta eccezione per le opere indicate dalla disposizione e per la ristrutturazione degli edifici preesistenti senza alterazione dei volumi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    è a carico esclusivamente del privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di verificare l’applicabilità di una determinata previsione condonistica

    Nel giudizio relativo alla repressione dell’abuso edilizio, il privato sanzionato deve provare la data di realizzazione dell’opera quando essa rileva per l’applicabilità della disciplina di condono; l’onere non incontra limiti temporali verso il passato.

  • art. 10 l.r. 26/1986

    la norma richiamata, la quale fa espresso riferimento alle «opere eseguite in costruzioni non abusive insistenti nella fascia dichiarata inedificabile ai sensi dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78».

    La sanatoria prevista dalla disposizione è riferita a opere realizzate su costruzioni non abusive ricadenti nella fascia costiera inedificabile; nel caso esaminato non risultavano né un’istanza né la prova dei relativi presupposti.

  • art. 3 l. 241/1990

    l’omessa allegazione all’atto impugnato dell’ordinanza n. 205/2011 è irrilevante a fronte del puntuale riferimento alla realizzazione delle opere edilizie abusive non sanabili riportato nelle premesse del medesimo atto.

    La mancata allegazione dell’atto richiamato non comporta, nel caso concreto, un difetto di motivazione quando le premesse del provvedimento identificano in modo puntuale le opere abusive non sanabili e l’interessato può acquisire l’atto tramite accesso.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    l’attività di repressione degli abusi edilizi, sempre in ragione della sua natura vincolata, non è assistita dagli istituti di garanzia partecipativa tra i quali si colloca la comunicazione di avvio del procedimento.

    La comunicazione di avvio non è richiesta nel procedimento repressivo edilizio vincolato; inoltre, la partecipazione non è rilevante quando non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il Comune di Carini, con pec del 5 marzo 2024, ha trasmesso il rapporto di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione disciplina la trasmissione del rapporto dell’amministrazione resistente nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • artt. 31 e 33 d.P.R. 380/2001

    Quanto sostenuto dai ricorrenti con la terza doglianza non vale, poi, ad escludere la sanzionabilità dell’abuso ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001

    Il Consiglio ritiene applicabile la sanzione repressiva prevista dall’art. 31, non essendo stata provata la preesistenza dell’edificio e la conseguente qualificabilità delle opere come ristrutturazione ammessa dal vincolo.

  • artt. 9 e 10 l.r. 7/2019

    La comunicazione dell’avvio avrebbe consentito ai ricorrenti di dedurre in ordine ai superiori e chiari motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati

    Le disposizioni sono invocate dai ricorrenti a fondamento delle garanzie partecipative; il parere esclude la loro violazione in ragione della natura vincolata dell’attività repressiva.

Massime di principio

  • L’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 si produce a seguito del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolire.
  • Il vincolo di inedificabilità costiera previsto dall’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976 è immediatamente efficace anche nei confronti dei privati e consente soltanto gli interventi espressamente ammessi dalla disposizione.
  • Quando la data di realizzazione dell’opera è rilevante per l’applicazione di una disciplina condonistica, grava sul privato sanzionato l’onere di provarla con elementi oggettivi, univoci e concordanti; tale onere non è soggetto a limiti temporali verso il passato.
  • Il mero decorso del tempo non radica un affidamento tutelabile rispetto alla repressione di opere edilizie abusive, trattandosi di esercizio doveroso di un potere vincolato.
  • Nei procedimenti repressivi degli abusi edilizi, la natura vincolata del potere esclude la necessità della comunicazione di avvio, soprattutto quando la partecipazione non avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • Un provvedimento che si limita a preannunciare le conseguenze dell’eventuale inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente lesivo in assenza di un pregiudizio attuale e concreto.

Ordinanza comunale su inottemperanza all’ordine di demolizione

Il parere riguarda il ricorso straordinario di tre eredi contro l’ordinanza del Comune di Carini n. 179 del 25 ottobre 2023, adottata in autotutela in relazione agli atti comunali concernenti l’inottemperanza all’ordine di demolizione di un immobile abusivo in contrada Margi, entro la fascia costiera di 150 metri dalla battigia.

Premesse e vicenda amministrativa

Il dante causa dei ricorrenti aveva presentato il 1° aprile 1986 un’istanza di sanatoria. Il Comune aveva negato la concessione in sanatoria con provvedimento n. 32912 del 28 luglio 2011, notificato l’11 agosto 2011 e non impugnato, sulla base della dichiarazione che l’immobile era stato realizzato negli anni 1984-1985, oltre il termine utile per la sanatoria. Con ordinanza n. 205 del 3 novembre 2011 era stata ingiunta la demolizione; il ricorso giurisdizionale contro tale ordine era stato dichiarato perento nel 2016.

Dopo la morte del destinatario, avvenuta il 1° luglio 2019, il Comune aveva accertato l’inottemperanza con ordinanza n. 90 del 7 settembre 2020, poi rettificata dall’ordinanza n. 17 dell’11 febbraio 2021 e notificata agli eredi. Quest’ultima era stata annullata in autotutela dal Comune con l’ordinanza n. 179/2023. Il parere ricorda inoltre che, con decreto presidenziale n. 91 del 24 aprile 2024, era stato accolto il precedente ricorso straordinario contro l’ordinanza n. 17/2021, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno contestato il difetto di motivazione per la mancata allegazione dell’ordine di demolizione del 2011; l’incoerenza tra demolizione e asserita acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale; la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione senza aumento di volume di un rustico preesistente; l’applicazione delle misure dell’art. 31 anziché della sanzione pecuniaria dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001; il mancato riconoscimento della sanatoria regionale; il pregiudizio al legittimo affidamento dovuto al tempo trascorso e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

I ricorrenti hanno sostenuto che sul lotto esisteva un rustico anteriore al 1976, successivamente ricostruito in diversa posizione ma con la stessa volumetria. La documentazione prodotta, comprese fotografie aeree, attestava al più la presenza di un manufatto nel 1977 e non ne dimostrava l’esistenza prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976.

Valutazioni del Consiglio

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, perché proposto il 15 febbraio 2024 entro il termine di 120 giorni dall’ordinanza del 25 ottobre 2023. Il primo motivo è infondato: la mancata allegazione dell’ordine del 2011 è irrilevante, poiché l’atto impugnato descrive le opere abusive non sanabili e gli interessati hanno potuto acquisire l’ordinanza mediante accesso.

È infondato anche il motivo relativo all’acquisizione: ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’effetto traslativo in favore del Comune si produce con il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.

Quanto alla qualificazione dell’intervento, il vincolo dell’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976, immediatamente efficace anche verso i privati, vieta l’edificazione entro 150 metri dalla battigia, salvo le opere destinate alla diretta fruizione del mare e la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi. Non essendo stata provata la preesistenza del rustico prima della legge regionale, né forniti riscontri oggettivi, univoci e concordanti circa la data di realizzazione, non è stata esclusa la sanzionabilità ai sensi dell’art. 31. L’onere della prova della data dell’opera grava sul privato sanzionato, senza limiti temporali verso il passato.

La censura sulla sanzione acquisitiva è inammissibile, perché l’ordinanza si limita a informare delle conseguenze di una futura inottemperanza e non arreca un pregiudizio attuale e concreto. È infondata la doglianza sulla sanatoria: non risulta presentata un’istanza ai sensi dell’art. 10 l.r. n. 26/1986 e non sono dimostrati i presupposti della norma, che riguarda opere eseguite in costruzioni non abusive.

Il mero decorso del tempo non fonda un affidamento tutelabile rispetto alla repressione dell’abuso, considerata la natura vincolata e doverosa del potere. Per la stessa ragione, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, l’eventuale partecipazione degli interessati non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Conclusione

Le Sezioni riunite hanno espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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