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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12916/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (commissario giudiziale)

La controversia

Una società aveva proposto domanda di omologazione di concordato preventivo, approvato dalla maggioranza dei creditori ma contrastato da INPS e Agenzia delle Entrate. Il tribunale aveva rigettato l’omologa per inammissibilità sopravvenuta, rilevando il mancato deposito, entro il termine assegnato dal giudice delegato, di una somma integrativa di euro 100.000 richiesta per le spese della procedura, e aveva revocato l’ammissione al concordato. La corte d’appello aveva confermato il decreto, ritenendo che, in sede di omologazione ex art. 180 l.fall., il tribunale potesse respingere la domanda senza aprire il subprocedimento di revoca ex art. 173 l.fall. e che il termine per il deposito del fondo spese fosse perentorio. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 173 l.fall. per avere la corte d’appello ritenuto legittima la revoca senza l’apposito procedimento officioso, con lesione del contraddittorio; 2) violazione dell’art. 163 l.fall. e vizio motivazionale per avere considerato perentorio il termine per l’integrazione del fondo spese. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che, successivamente, il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anche dichiarato inammissibile il controricorso del commissario giudiziale, rilevando che il commissario è ausiliario del giudice e non parte in senso sostanziale, quindi privo di legittimazione a proporre controricorso. Quanto al ricorso principale, la Corte ha dato rilievo decisivo alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società, affermando che tale evento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del giudizio di omologazione in corso, poiché il giudizio di reclamo sul fallimento assorbe la controversia sulla crisi dell’impresa e il giudicato sul fallimento preclude il concordato. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza sull’art. 173 l.fall. né quella sulla perentorietà del termine per il deposito del fondo spese. Nessuna pronuncia sulle spese, in ragione dell’inammissibilità del controricorso; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 l.fall.

    La ricorrente sosteneva che la revoca dell’ammissione al concordato richiedesse l’attivazione del relativo subprocedimento; la Corte non entra nel merito per sopravvenuta inammissibilità, ma richiama il tema come oggetto del primo motivo.

  • art. 180 l.fall.

    In sede di omologazione, il tribunale, verificato il venir meno di una condizione di ammissibilità del concordato, può respingere la domanda di omologazione.

  • art. 163 l.fall.

    Oggetto del secondo motivo di ricorso, con cui si contestava la perentorietà del termine assegnato per integrare il fondo spese.

  • art. 18 l.fall.

    Il richiamo è al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenuto assorbente rispetto alla controversia sul concordato.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria con cui è stata documentata la sopravvenuta dichiarazione di fallimento.

  • art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell’impresa rende inammissibili le impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, improcedibile il separato giudizio di omologazione ancora pendente, poiché il giudicato sul fallimento preclude il concordato.
  • Nel procedimento di concordato preventivo il commissario giudiziale conserva la qualità di ausiliario del giudice e non assume la posizione di parte sostanziale; perciò non è legittimato a proporre ricorso o controricorso in cassazione.
  • Quando, in sede di omologazione, viene meno una condizione di ammissibilità del concordato, il tribunale può respingere la domanda senza necessità di aprire un autonomo subprocedimento di revoca, se la questione è ormai superata dalla sopravvenienza processuale rilevante.
  • L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per effetto di un evento estintivo o preclusivo del rapporto sostanziale esclude l’esame dei motivi di merito, anche se relativi a contraddittorio e termini procedurali.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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