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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36593/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di recupero crediti)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare intrapresa sulla base di un contratto di mutuo ipotecario, poi rivelatosi riferito a un credito inesistente all'esito dell'opposizione all'esecuzione. Durante l'esecuzione il credito fu ceduto più volte e la società ricorrente subentrò nella procedura quale mandataria della cessionaria. Il debitore, dopo che la sospensione dell'esecuzione era stata negata, perse la disponibilità dell'immobile che fu aggiudicato e il ricavato distribuito ai creditori; solo successivamente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. venne accolta con giudicato. Il debitore propose allora una separata azione risarcitoria per i danni derivati dalla perdita dell'abitazione e dai conseguenti pregiudizi, azione accolta in primo grado e poi ridotta in appello con condanna della sola ricorrente. In cassazione la società ricorrente, insieme a una delle società cointeressate in via incidentale, ha dedotto che la domanda risarcitoria era improponibile in un autonomo giudizio, dovendo essere proposta esclusivamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., poiché la responsabilità da abuso dell'azione esecutiva costituisce fattispecie speciale e non concorre con l'art. 2043 c.c.; ha inoltre censurato la motivazione della corte territoriale, che aveva qualificato il danno come autonoma fattispecie da abuso del processo. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la condotta dedotta fosse una condotta processuale rientrante integralmente nell'art. 96, comma 2, c.p.c., con conseguente improponibilità di una domanda risarcitoria autonoma; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibili le domande risarcitorie del debitore, assorbendo tutti gli altri motivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sulla specialità dell'art. 96 c.p.c. rispetto all'art. 2043 c.c. e sulla necessità di far valere il danno da illegittimo esercizio dell'azione esecutiva nel giudizio di merito in cui la condotta processuale è stata posta in essere, non in un separato giudizio. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, senza rinvio, ha deciso nel merito dichiarando inammissibili le domande risarcitorie proposte dal debitore. Tutti gli altri motivi, principali e incidentali, sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    non è applicabile in via concorrente o alternativa quando il danno deriva da una condotta processuale che rientra nella disciplina speciale dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    costituisce fattispecie speciale di responsabilità processuale aggravata; si applica ai danni derivanti dall'imprudente esercizio dell'azione esecutiva e preclude un'autonoma azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.

  • art. 615 c.p.c.

    è il giudizio nel quale, nella specie, andava fatta valere la contestazione del credito e, correlativamente, la domanda risarcitoria connessa all'illegittimo pignoramento.

  • art. 624 c.p.c.

    riguarda la sospensione del processo esecutivo, che nel caso concreto era stata negata.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Corte quando la domanda è originariamente improponibile.

Massime di principio

  • La responsabilità da illecito processuale disciplinata dall'art. 96 c.p.c. ha natura speciale rispetto all'art. 2043 c.c. e assorbe integralmente i danni derivanti da condotte processuali illegittime.
  • Quando il pregiudizio deriva dall'imprudente o illegittimo esercizio dell'azione esecutiva, la domanda risarcitoria non può essere proposta in un giudizio autonomo, ma deve essere esercitata nel giudizio di merito pertinente, in particolare in sede di opposizione all'esecuzione.
  • La specialità dell'art. 96 c.p.c. dipende dalla natura della condotta illecita processuale, non dal tipo di danno allegato: anche danni patrimoniali o non patrimoniali restano soggetti alla medesima disciplina speciale.
  • Non è configurabile un concorso, neppure alternativo, tra art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c. per fatti costitutivi coincidenti con un abuso del processo o con l'uso imprudente dell'azione esecutiva.
  • Se la domanda risarcitoria è originariamente improponibile perché proposta fuori dal giudizio nel quale la condotta processuale è avvenuta, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveResponsabilità della PA
RamiEsecuzioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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