Cassazione Penale, Sentenza n. 35176/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Velletri (conferma del Giudice di Pace) chiedendo la cassazione, esclusivamente agli effetti civili, per violazione dell'art. 192 c.p.p. e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione delle prove dichiarative e documentali. In particolare ha censurato l'erronea esclusione della riconducibilità ai due imputati dei danneggiamenti all'immobile del Mammuccari, sulla base di un unico rilievo di incertezza temporale (data di abbandono della dependance), senza valutare unitariamente e criticamente elementi quali la disponibilità esclusiva delle chiavi, la recinzione che escludeva terzi, le dichiarazioni della persona offesa, la mail riconosciuta dalla Lomura e la deposizione del testimone oculare Gianfranco Talone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la motivazione della sentenza impugnata come apparente ed erronea perché si è basata esclusivamente sull'incertezza della data di abbandono della dependance, omettendo un esame complessivo e critico degli elementi indiziari e probatori che, valutati unitariamente, potevano essere idonei a sostenere la riconducibilità dei danneggiamenti a Lomura e Virlan. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile in grado di appello, affinché questi valuti la eventuale riconducibilità delle condotte e, in caso affermativo, la sussistenza e quantificazione del danno risarcibile; ha altresì demandato al giudice civile la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. La decisione penale (assoluzione sui profili penali) non è stata annullata nei suoi effetti penali.
Norme richiamate
Norma sostanziale che indica il reato contestato (deturpamento e imbrattamento). Nel provvedimento è richiamata come titolo del fatto contestato; la decisione di cassazione tuttavia ha valutato solo la correttezza della motivazione e la riconducibilità civilistica del danno, senza modificare la statuizione penale di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione. La Corte ha interpretato la norma come richiamo all'obbligo del giudice di dar conto in modo logico e coerente delle valutazioni probatorie; ha censurato la decisione di merito per avere omesso il confronto critico e sistematico degli elementi probatori, rendendo la motivazione apparentemente insufficiente e viziata.
Massime di principio
- Un'incertezza temporale isolata non è di per sé sufficiente a escludere la riconducibilità di danni se esistono elementi indiziari coerenti e valutabili unitariamente (es. disponibilità esclusiva di chiavi, recinzione, dichiarazioni e documenti riconosciuti).
- Il giudice di merito è tenuto a una valutazione complessiva e critica delle risultanze istruttorie; la motivazione deve confrontarsi espressamente con gli elementi logico-probatori indicati dalle parti, altrimenti è vulnerabile di annullamento per vizio di motivazione.
- Nel giudizio di cassazione la tutela può riguardare anche soltanto gli effetti civili della sentenza penale: se la motivazione è carente sul profilo civilistico la Corte può annullare limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente.
- Per consolidare una pretesa risarcitoria collegata a fatti penali è utile produrre e far emergere elementi coerenti e concatenati (prove documentali, testimonianze, elementi di possesso/controllo dell'immobile) in modo che il giudice non possa basare la decisione su un esame 'atomistico' o su una sola incongruenza temporale.
- In caso di rinvio per gli effetti civili, il nuovo giudice deve valutare sia la riconducibilità soggettiva dell'evento sia la sussistenza e la quantificazione del danno, inclusa la regolazione delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →