Cassazione Penale, Sentenza n. 573/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado per il reato di lesioni stradali (art. 590-sexies c.p.). Il ricorrente deduceva carenza di 'motivazione rafforzata' dell'appello: la Corte non avrebbe adeguatamente ricostruito la dinamica del sinistro né riesaminato o analizzato approfonditamente le dichiarazioni dei testi sulla velocità tenuta e sulle condizioni del luogo dell'incidente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel riformare l'assoluzione, abbia fornito motivazione puntuale e non manifestamente illogica, avendo valorizzato elementi (assenza di tracce di frenata, scarsa visibilità, condizioni meteorologiche e presenza di strisce pedonali) e ritenuto non adeguata la velocità del Di Vittorio anche alla luce della prevedibilità dell'attraversamento. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende (P.Q.M. indica euro 3.000).
Norme richiamate
Indica il titolo di reato contestato (lesioni stradali). È la norma penale sostanziale alla base dell'imputazione nei confronti del Di Vittorio.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale sul punto se vi sia obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte segnala che, pur non essendovi un automatico obbligo di rinnovo istruttorio ex art. 603, comma 3-bis, sussiste l'obbligo di motivazione rafforzata quando l'appello ribalti un'assoluzione.
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Rv. 272430)
Principio di diritto secondo il quale il giudice d'appello che riformi un'assoluzione deve motivare adeguatamente la diversa valutazione probatoria; non è sempre obbligatorio riesaminare i testi, ma occorre una giustificazione razionale e puntuale della conclusione difforme.
Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018 (Rv. 275416)
Conferma e puntualizza il principio: nell'ipotesi di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria sussiste un onere di motivazione rafforzata; una motivazione basata sulla mera valorizzazione dell'assenza di prova acquisibile può essere insufficiente.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in peius un'assoluzione è necessario che offra una motivazione rafforzata: deve spiegare in modo puntuale e razionale perché ritiene non condivisibile il giudizio di primo grado.
- Non sussiste un obbligo automatico per l'appello di riassumere o rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante riesame dei testi; è però necessario che, se si fonda la decisione su dichiarazioni rese in primo grado, queste vengano adeguatamente richiamate e valutate nella motivazione.
- La semplice censura astratta in cassazione (es. 'mancanza di motivazione rafforzata' senza confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale) è normalmente insufficiente e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- In fattispecie stradali il comportamento del conducente può essere ritenuto colpevole anche se il pedone ha agito imprudentemente, quando la velocità o le condizioni di guida non siano adeguate alla prevedibilità del pericolo (assenza di frenata, scarsa visibilità, manto bagnato, presenza di strisce pedonali).
- Esito negativo del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e, in caso di inammissibilità, possibili sanzioni a favore della cassa delle ammende: pertanto è rischioso proporre ricorsi senza argomentazioni specifiche e puntuali.
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