Cassazione Civile, Ordinanza n. 32275/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due società hanno agito davanti al Tribunale di Bergamo chiedendo il risarcimento del danno nei confronti di una persona fisica che aveva operato come membro del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società lussemburghese, assumendo che egli avesse promosso un'operazione finanziaria relativa a un fondo di investimento non commercializzabile in mancanza dell'autorizzazione della commissione di sorveglianza del settore finanziario lussemburghese e quindi privo di "passaporto comunitario" ai sensi della direttiva 2011/61/UE. Le attrici hanno invocato la responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2395, 2476, 2043 e 1175 c.c. Il Tribunale di Bergamo si è dichiarato incompetente ritenendo sussistente la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Brescia, la Sezione specializzata ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza sostenendo che la competenza delle sezioni specializzate riguardi, sotto il profilo soggettivo, solo determinate società di capitali e cooperative europee, le stabili organizzazioni in Italia di società estere e i rapporti di direzione e coordinamento, con esclusione del caso in esame. La Corte di cassazione ha però dichiarato inammissibile il regolamento d'ufficio perché il giudice rimettente non aveva affermato la competenza inderogabile per materia o per territorio del Tribunale di Bergamo, ma aveva contestato una ripartizione di competenza derogabile ratione loci, ipotesi non correggibile con l'art. 45 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Brescia. Ha affermato che il regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è proponibile solo per correggere una ripartizione erronea della competenza per materia o per territorio inderogabile; non è invece utilizzabile per rimediare a un errore sulla competenza per territorio derogabile. Ha inoltre precisato che, nella fase incidentale del regolamento, le parti sono partecipanti coatte e non vi è soccombenza, sicché non sono dovute spese di lite.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza d'ufficio può essere promosso esclusivamente dal giudice che rilevi immediatamente la propria incompetenza; non è utilizzabile per correggere un errore sulla competenza per territorio derogabile o per valore.
È richiamato solo per dare atto che non sono state depositate memorie nella procedura di regolamento.
È indicato tra le norme poste a fondamento della domanda risarcitoria proposta dalle attrici contro l'amministratore.
È indicato tra le norme poste a fondamento della domanda risarcitoria proposta dalle attrici contro l'amministratore.
È indicato quale base generale della domanda di risarcimento del danno.
È richiamato dalle attrici come parametro di correttezza/buona fede nella condotta contestata.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003
È evocato nel ragionamento del tribunale rimettente per delimitare l'ambito soggettivo della competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa.
dir. 2011/61/UE
È richiamata solo per descrivere il quadro normativo europeo relativo al passaporto comunitario del fondo di investimento oggetto dell'operazione contestata.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice ad quem, rilevando la propria incompetenza, individui un conflitto tra competenze inderogabili o per materia; non è lo strumento per rimediare a un errore nella scelta della competenza territoriale derogabile.
- Se il giudice che dispone la riassunzione davanti a sé nega la propria competenza ma non afferma quella per materia o territorio inderogabile di un diverso giudice, il regolamento d'ufficio è inammissibile.
- Nella fase incidentale del regolamento di competenza, le parti non assumono una posizione di soccombente o vittoriosa comparabile al merito, sicché normalmente non va pronunciata condanna alle spese.
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