Cassazione Penale, Sentenza n. 30615/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 13/04/2022 che confermava la condanna in primo grado (Tribunale di Trani, 07/07/2016) per il reato di ricettazione: il ricorrente deduceva due motivi principali. Primo: violazione di legge e travisamento probatorio per aver la Corte territoriale, senza impugnazione del pubblico ministero, formulato un'ipotesi di responsabilita' non accertata in primo grado e dunque ecceduto i limiti della propria cognizione (contestazione di violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p.). Secondo: errata applicazione della legge in relazione al diniego dell'ipotesi attenuata (fattispecie di lieve entita') e manifesta illogicita' della motivazione, con mancata valutazione del concreto utilizzo del bene ricettato e omissione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata sia perche' il punto non era stato dedotto in sede di gravame (mancanza di interesse della difesa) sia perche' la condanna di primo grado era limitata alla ricettazione della carta d'identita' e la pena (2 anni di reclusione, multa di euro 600) e' stata confermata in appello. Sul secondo motivo ha ritenuto comunque corretta e sufficientemente motivata la decisione della Corte territoriale di negare l'attenuante, richiamando la personalita' negativa dell'imputato (pregressa serie di condanne irrevocabili e successivi precedenti), e la gravita' complessiva della condotta. E' stata confermata l'assoluzione per il reato di cui all'art. 496 c.p. (insussistenza del fatto). Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla mancata richiesta di discussione orale; indica la possibilita' di svolgere il procedimento con modalita' scritte quando previsto
Norme emergenziali che consentono il trattamento dei procedimenti con contraddittorio scritto; la causa e' stata trattata secondo tali disposizioni
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Predispone limiti alla esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine al presunto travisamento probatorio e alla limitazione della cognizione della Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura infondata, anche perche' il punto non era stato dedotto in sede di gravame
Principi di determinazione della pena e criteri per eventuali circostanze attenuanti o diminutivi di pena; la Corte territoriale ha motivato il diniego dell'attenuante richiamando i parametri previsti e la negativa personalita' dell'imputato
artt. 81 cpv., 648 e 496 cod. pen.
Art. 81 cpv. (continuazione), art. 648 (ricettazione), art. 496 (riferito nel testo e per cui e' stata pronunciata assoluzione); i fatti riguardavano la ricettazione di una carta d'identita' contraffatta e di una carta bancomat falsamente intestata
Norma che dispone la condanna alle spese nei casi di rigetto/inammissibilita' del ricorso e permette la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Massime di principio
- In Cassazione e' difficoltoso ottenere accoglimento di censure non sollevate in appello; le questioni nuove o non impugnate in secondo grado sono spesso ritenute prive di interesse e non favorevoli al ricorrente
- La Corte d'appello non puo' in linea di principio formulare nuovi capi di imputazione non decisi nel primo grado se cio' comporta una nuova contestazione non impugnata; tuttavia, se la difesa non contesta in appello e la materialita' e' indiscussa, la Cassazione tende a ritenere la questione priva di pregio
- Per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata (fattispecie di lieve entita') il giudice deve motivare alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p.; una grave personalita' criminale e precedenti significativi possono legittimamente escludere l'applicazione dell'attenuante
- Le procedure scritte autorizzate da disposizioni emergenziali (art. 23 d.l. 137/2020 e successive) sono valide e producono gli stessi effetti processuali della discussione orale quando le parti non la richiedono
- La pronuncia di inammissibilita' in cassazione puo' comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende, come deterrente all'impugnazione infondata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →