Cassazione Penale, Ordinanza n. 35775/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto mirava a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti, operazioni non consentite al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna per reato continuato di minaccia aggravata e di detenzione e porto in luogo pubblico e aperto al pubblico di arma comune da sparo. L'unico motivo di ricorso contestava l'affermazione di responsabilità per la minaccia aggravata, sostanzialmente chiedendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto che tale censura fosse inammissibile in sede di legittimità perché sollecitava una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa alla cassazione.
Norme richiamate
Richiamato solo in forma descrittiva attraverso l'espressione 'minaccia aggravata'; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma incriminatrice.
Non è citato espressamente nel testo fornito; l'ordinanza è comunque resa in sede camerale di legittimità con declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata.
- La censura che si risolve nella mera contrapposizione di una ricostruzione dei fatti ritenuta più favorevole al ricorrente non integra un vizio di legittimità, ma mira a un giudizio di merito precluso alla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso propone questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità, il ricorso è inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
- La conferma della responsabilità per il reato contestato in appello resta ferma se il ricorso non introduce un effettivo vizio di legittimità, ma si limita a contestare l'apprezzamento delle prove.
Come è indicizzato
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