Cassazione Penale, Ordinanza n. 10190/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo con un unico motivo: l'erronea applicazione dell'art. 341-bis c.p., anche in relazione a una pretesa interpretazione in malam partem delle sue dichiarazioni; l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. per travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie; la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale avrebbe dovuto assolverlo, invocando l'art. 393-bis c.p. quantomeno sotto il profilo putativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure aspecifiche perché meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione corretta e non manifestamente illogica. Ha inoltre osservato che i motivi tendevano, in sostanza, a sollecitare un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice oggetto di contestazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Invocato dal ricorrente per denunciare asserito travisamento delle prove; la Corte rileva che la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta assolutoria, anche sotto il profilo putativo; la Corte non esamina il punto nel merito.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che riproducono censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del merito o un diverso apprezzamento delle prove, ove la motivazione della sentenza di merito sia non manifestamente illogica.
- La deduzione di travisamento delle risultanze probatorie deve essere sorretta da censure specifiche; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10105/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10106/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10107/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10108/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10112/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →