Cassazione Penale, Ordinanza n. 04986/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto da una delle due imputazioni fallimentari e aveva rideterminato la pena per il residuo reato, confermando la condanna per la violazione dell'art. 224, n. 2, l. fall. I motivi di ricorso erano due: primo, omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego valorizzando la consistenza degli importi non versati nel periodo di amministrazione della società. Ha ritenuto il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità, comunque manifestamente infondato e generico, poiché la motivazione di merito era logica e non illogica, e perché il ricorso non indicava in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura, come richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna per la violazione dell'art. 224, n. 2, l. fall.; l'imputato era già stato assolto in appello dall'altra imputazione ex art. 217, comma 2, l. fall. per non aver commesso il fatto, con conseguente rideterminazione della pena per il solo residuo reato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale è stata confermata la condanna nel giudizio di merito; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità rispetto alla pena residua per tale reato.
Imputazione dalla quale l'imputato è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto; la decisione di legittimità non incide su tale assoluzione.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione ritenuta logica e congrua, fondata sulla consistenza degli importi non versati.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di tale specificità rende il motivo generico e inammissibile.
È stata applicata la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizza in modo non illogico la consistenza concreta del danno o degli importi non versati, trattandosi di apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da argomentazione coerente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta o della mancanza di motivazione; il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
- Un motivo di ricorso è generico, e quindi inammissibile, quando non indica specificamente gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione l'oggetto del sindacato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente corretta e immune da evidenti illogicità.
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