Cassazione Penale, Sentenza n. 04526/2026 del 03/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza di assoluzione ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato la legge penale e avesse vizi di motivazione. In particolare sosteneva che, nonostante l'erronea restituzione da parte del funzionario di cancelleria, il reperto avesse mantenuto la qualifica di "cosa mobile particolarmente custodita" idonea a integrare l'elemento materiale del reato di cui all'art. 351 c.p.; inoltre contestava la valutazione probatoria del Tribunale circa il comportamento della Mecchi (sull'apertura del plico e sulla sua possibile valutazione del contenuto), sostenendo che il giudice avesse offerto una lettura errata della dinamica dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del pubblico ministero erano, in sostanza, contestazioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che ha escluso la sussistenza del reato in presenza di un errore incolpevole della Mecchi nel ricevere un plico consegnatole dall'addetto di cancelleria. Pur respingendo il ricorso, la Corte ha rettificato la formula della sentenza di primo grado, sostituendo la dicitura "perché il fatto non sussiste" con quella più conforme alla motivazione "perché il fatto non costituisce reato".
Norme richiamate
La norma punisce la sottrazione di cose sottoposte a particolare custodia; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse dimostrato l'elemento soggettivo e oggettivo del reato poiché la ricezione del reperto è avvenuta per errore incolpevole della destinataria
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Consente la cassazione per erronea applicazione della legge penale; il ricorso del P.M. era fondato su questo motivo ma, essendo in buona sostanza una rilettura dei fatti, la Corte l'ha ritenuto inammissibile
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sull'impugnabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero; la Corte richiama la recente modifica normativa che ha inciso sul regime impugnatorio del P.M., precisando che per sentenze pronunciate dopo il 25/08/2024 il ricorso per cassazione è lo strumento disponibile
art. 550 cod. proc. pen. e modifiche d.lgs. n. 150/2022 e legge n. 114/2024
art. 550 cod. proc. pen.; d.lgs. n. 150/2022 art. 34, comma 1, lett. a); legge n. 114/2024
La Corte richiama le modifiche normative che elencano i reati per i quali il pubblico ministero non può proporre appello, e chiarisce che per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della legge nuova opera il regime impugnatorio vigente al momento della sentenza (principio tempus regit actum)
giurisprudenza citata
Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025; Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007; Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025
Richiami di massima giurisprudenziale usati per motivare questioni di impugnabilità e principio tempus regit actum; confermano che la Cassazione non è sede per rivalutare fatti e prove
Massime di principio
- La responsabilità per sottrazione di cose sottoposte a particolare custodia richiede la prova dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo: se il ricevente ha agito in stato di errore incolpevole, l'elemento soggettivo del reato può mancare e l'atto non è penalmente rilevante
- Un errore di fatto imputabile al personale di cancelleria nella restituzione di un reperto può escludere il reato quando chi riceve non abbia consapevolezza della illecita sottrazione
- La Corte di cassazione non riesamina le valutazioni di fatto e le prove già compiute dal giudice di merito; le doglianze che consistono in una diversa interpretazione degli elementi probatori sono inammissibili in sede di legittimità
- Se la motivazione e il dispositivo della sentenza non coincidono formalmente, la Cassazione può rettificare la formula dell'assoluzione (ad esempio da "perché il fatto non sussiste" a "perché il fatto non costituisce reato") quando la rettifica è coerente con la motivazione e non incide sul dispositivo
- A seguito delle modifiche normative recenti, occorre verificare la data di pronuncia della sentenza per determinare il regime impugnatorio applicabile al pubblico ministero; opera il principio tempus regit actum
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