Cassazione Civile, Ordinanza n. 29397/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un Comune, inquadrato come istruttore direttivo ma già adibito a mansioni dirigenziali nell’area tecnica, ha convenuto l’ente chiedendo la reintegra nelle precedenti mansioni dirigenziali e il risarcimento dei danni. La vicenda processuale ruota attorno a due profili: da un lato il dedotto demansionamento, collegato all’illegittimità di una delibera comunale che avrebbe determinato la sottrazione dell’incarico; dall’altro le condotte vessatorie asseritamente integranti mobbing. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di demansionamento, sostenendo che i giudici di merito si sarebbero limitati a esaminare il solo mobbing; con il secondo motivo ha lamentato motivazione apparente e violazione di varie norme processuali e dell’art. 2697 c.c. in relazione al rigetto della domanda di mobbing.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché dal ricorso introduttivo e dall’appello risultava che il lavoratore aveva proposto due domande distinte, una per mobbing e una per demansionamento, e la Corte territoriale non aveva esaminato specificamente la seconda. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione completa e specifica sul mobbing, con espresso accertamento della mancata prova della condotta allegata. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e non può omettere l’esame di una domanda autonomamente proposta, come quella di demansionamento distinta dal mobbing.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza contiene una motivazione completa e intelligibile sulle questioni decisive.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel contestare la valutazione delle prove sulla domanda di mobbing.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel contestare la valutazione delle prove sulla domanda di mobbing.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel contestare l’impostazione e l’esame del ricorso introduttivo in materia di lavoro.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel contestare l’impostazione processuale della decisione di merito.
Richiamato per censurare la decisione sul mobbing sotto il profilo dell’onere della prova; la Corte ha però ritenuto la motivazione di merito adeguata e completa.
Cass., Sez. Unite, n. 4063 del 22 febbraio 2010
È richiamata per affermare che il danno non patrimoniale da demansionamento è risarcibile anche in assenza di intenti persecutori o discriminatori, quando la condotta leda in modo grave diritti costituzionalmente protetti del lavoratore.
Massime di principio
- La domanda di mobbing e quella di demansionamento sono giuridicamente distinte e devono essere esaminate autonomamente: la mancata prova o l’insussistenza del mobbing non escludono di per sé il demansionamento.
- In presenza di una domanda di demansionamento, il giudice deve verificare se la condotta datoriale abbia inciso in modo grave su diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore, tenendo conto della persistenza della condotta lesiva, della durata e reiterazione del disagio e dell’eventuale inerzia del datore di lavoro.
- Sussiste omessa pronuncia quando la sentenza non si confronta con una domanda autonomamente proposta e ritualmente introdotta in giudizio.
- Non è configurabile motivazione apparente quando la sentenza di merito affronta in modo completo e specifico la questione decisiva e giunge a un espresso giudizio di insussistenza della pretesa per difetto di prova.
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