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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29318/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volto a ottenere la decorrenza della pensione di vecchiaia dalla data in cui aveva già maturato i requisiti anagrafici e contributivi, facendo valere la clausola di salvaguardia della legge n. 243 del 2004 e sostenendo che si applicasse la disciplina generale sulla decorrenza della pensione. L'INPS si è opposto sostenendo che, poiché l'interessato aveva chiesto il computo della contribuzione versata nella gestione separata ai sensi dell'art. 3 del d.m. 2 maggio 1996 n. 282, la decorrenza non poteva essere anteriore alla domanda amministrativa del 30 giugno 2015. Il ricorso per cassazione denuncia la violazione dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse applicato la regola dell'art. 6 della legge n. 155 del 1981 senza considerare che il computo dei contributi nella gestione separata è facoltativo e presuppone una domanda, con la conseguenza che la prestazione non può decorrere prima dell'esercizio di tale opzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, quando l'assicurato esercita la facoltà di computo della contribuzione nella gestione separata prevista dall'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, la decorrenza della pensione di vecchiaia va fissata dalla data della domanda amministrativa e non dal momento in cui erano stati già maturati i requisiti anagrafici e contributivi secondo la disciplina previgente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996 n. 282

    La facoltà per gli iscritti alla gestione separata di chiedere il computo di contributi versati in altre gestioni ai fini del diritto e della misura della pensione presuppone la presentazione di una domanda; solo da tale momento la contribuzione può essere utilizzata per la liquidazione del trattamento.

  • art. 2, commi 26 e seguenti, L. n. 335 del 1995

    Richiamato come base normativa dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata cui si riferisce il d.m. n. 282 del 1996.

  • art. 6 L. n. 155 del 1981

    "la pensione di vecchiaia ... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile ..."

    La regola generale sulla decorrenza della pensione non è autonoma rispetto alla richiesta dell'interessato quando la prestazione dipende dall'esercizio di una facoltà opzionale di computo contributivo; il secondo comma conferma che, su richiesta, la pensione decorre dal mese successivo alla domanda se tale decorrenza è indicata contestualmente.

  • L. n. 243 del 2004

    Richiamata come clausola di salvaguardia idonea a mantenere il diritto alla prestazione secondo la normativa previgente per chi avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti richiesti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge commessa dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato esercita una facoltà opzionale di computo o cumulo contributivo prevista dall'ordinamento, la decorrenza della pensione non può essere anticipata al momento di maturazione astratta dei requisiti, ma si collega alla domanda amministrativa che rende operativa l'opzione.
  • Va tenuta distinta la maturazione del diritto a pensione dal diverso momento di decorrenza del trattamento: il primo dipende dal possesso dei requisiti sostanziali, il secondo può essere subordinato alla domanda dell'interessato.
  • La disciplina generale sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia deve essere coordinata con le norme speciali che richiedono un'iniziativa dell'assicurato; in presenza di tale disciplina speciale, la decorrenza anteriore alla domanda non è consentita.
  • Il computo di contribuzione in diverse gestioni ai fini di un'unica pensione comporta che i periodi contributivi divengano utili solo dal momento in cui l'opzione è validamente esercitata, non prima.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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