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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29310/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente pubblico che chiedeva l'accertamento di condotte vessatorie, denigratorie e mobbizzanti che avrebbe subito dal 1999 da parte di una funzionaria della stessa amministrazione, con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stato rigettato anche il gravame principale e dichiarato improcedibile l'appello incidentale. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) ha censurato la ritenuta illegittimità del frazionamento dei crediti, sostenendo che il giudizio avesse causa petendi e petitum diversi da altri giudizi; (2) ha dedotto che la responsabilità da mobbing dovesse essere qualificata come contrattuale ex art. 2087 c.c. e non aquiliana, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e applicazione di un diverso regime prescrizionale, sostenendo che la funzionaria agisse quale datore di lavoro per immedesimazione organica; (3) ha contestato la difesa della controparte da parte dell'Avvocatura dello Stato, lamentando l'omesso esame della richiesta di patrocinio e del relativo contenuto; (4) ha contestato la data di cessazione del servizio e la mancata considerazione del preavviso e del comporto, assumendo che la condotta lesiva sarebbe proseguita sino alla comunicazione del decreto di cessazione del rapporto, con riflessi sulla prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudice di appello non aveva fondato la decisione sull'illegittimità del frazionamento del credito, trattandosi di mero passaggio argomentativo e non di ratio decidendi. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato: l'art. 2087 c.c. si riferisce al datore di lavoro, cioè al soggetto titolare del rapporto, sicché l'azione contrattuale non poteva essere proposta contro la funzionaria; la condotta della dipendente va eventualmente ricondotta all'art. 2043 c.c., con azione aquiliana e prescrizione quinquennale; inoltre il ricorso presupponeva un tema di immedesimazione organica non introdotto in primo grado ed ormai coperto da giudicato, e il richiamo all'abuso d'ufficio è stato ritenuto estraneo al thema decidendum. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile l'omesso esame del fatto; è stato inoltre ribadito che la richiesta dell'amministrazione e la valutazione dell'Avvocatura dello Stato ex art. 44 r.d. n. 1611/1933 sono atti interni discrezionali, non soggetti a specifico onere di indicazione o motivazione e non sindacabili dal giudice. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, in contrasto con l'accertamento di merito sulla cessazione in concreto dell'attività lavorativa al 16 settembre 2004, già coperto da giudicato su questioni analoghe. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha attestato i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 40 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, senza incidenza sulla ratio decidendi

  • art. 1181 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma escluso il titolo contrattuale nei confronti della funzionaria

  • art. 2087 c.c.

    norma riferita al datore di lavoro, cioè al soggetto titolare del rapporto; non è azionabile contro il singolo funzionario che agisca come terzo rispetto al rapporto

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere un termine prescrizionale più lungo, ma la Corte ha affermato la prescrizione quinquennale dell'azione aquiliana

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito favorevole

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito favorevole

  • art. 17 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esito favorevole

  • art. 2, lett. b), d.lgs. n. 626 del 1994

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza incidenza sulla decisione

  • art. 1, comma 1, lett. d), d.m. 18 novembre 1996

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza incidenza sulla decisione

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 29 del 1993

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza incidenza sulla decisione

  • art. 26, comma 5, d.l. n. 306 del 1992

    richiamato dal ricorrente e nel terzo motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza incidenza sulla decisione

  • art. 28 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 44 r.d. n. 1611 del 1933

    i provvedimenti di richiesta dell'amministrazione e di valutazione dell'Avvocatura dello Stato sono atti interni, discrezionali e non sindacabili dal giudice; non sussiste onere di tempestiva indicazione o dimostrazione dei presupposti in giudizio

  • art. 193 d.P.R. n. 1092 del 1973

    richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento

  • art. 6 l. n. 15 del 2005

    richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento

  • l. n. 241 del 1990

    richiamata nel quarto motivo, senza accoglimento

  • art. 2110 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza incidere sull'accertamento della data di cessazione

  • artt. 21 e 22 CCNL 94/97 comparto Ministeri

    richiamati nel quarto motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di mobbing ascritto esclusivamente a un singolo dipendente, anche se sovraordinato gerarchicamente, la responsabilità non è contrattuale ex art. 2087 c.c., ma eventualmente aquiliana ex art. 2043 c.c., perché il singolo funzionario è terzo rispetto al rapporto di lavoro; ne discendono applicazione delle regole generali sulla prova dell'illecito e prescrizione quinquennale.
  • L'azione contrattuale ex art. 2087 c.c. deve essere proposta contro il datore di lavoro, cioè il soggetto titolare del rapporto, non contro il dipendente autore materiale delle condotte denunciate.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando attacca una ratio decidendi che la sentenza impugnata non ha effettivamente posto a fondamento della decisione, ma che è stata solo richiamata incidentalmente.
  • In presenza di doppia conforme e di accertamenti di fatto non specificamente censurati in modo ammissibile, non è consentito sollecitare in cassazione una nuova valutazione del merito, neppure sotto la veste di omesso esame di fatti o documenti.
  • La richiesta dell'amministrazione e la valutazione dell'Avvocatura dello Stato sulla difesa di un dipendente ex art. 44 r.d. n. 1611/1933 sono atti interni discrezionali, non soggetti a specifico onere di motivazione o di prova in giudizio e non sindacabili dal giudice della controversia.

Come è indicizzato

MaterieMobbingSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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