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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29400/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente dell'ISPESL, poi confluito nell'INAIL, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito tra l'8 luglio 1998 e il 31 marzo 2003 per una pluralità di condotte asseritamente vessatorie e mobbizzanti poste in essere dall'amministrazione nei suoi confronti: mancata partecipazione a iniziative istituzionali, blocco di relazioni tecniche, diniego di autorizzazioni a eventi esterni, fruizione contestata di ferie, sottrazione di strumenti di lavoro, esclusione o compressione di proposte di ricerca, pretesa appropriazione di lavori scientifici e mancata pubblicazione di uno studio. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha denunciato violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. per preteso travisamento delle prove documentali; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia su un motivo di appello e sui mezzi istruttori; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1173, 1174, 1218, 2087 e 2697 c.c. e dell'art. 2 Cost., sostenendo che incombeva sul datore provare insussistenza dell'inadempimento, del danno e dell'elemento soggettivo persecutorio; nullità della sentenza per motivazione apparente; e violazione degli artt. 1173, 1218 e 2087 c.c. per erronea esclusione degli elementi costitutivi del mobbing e del diritto al risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per tutti i motivi, che il ricorrente mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità, e che la Corte d'appello aveva invece motivato in modo puntuale e completo. In particolare, ha ribadito che nelle controversie di mobbing la responsabilità del datore di lavoro si inquadra nell'art. 2087 c.c. come responsabilità contrattuale, ma il lavoratore deve allegare e provare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, e, quando deduce una fattispecie di mobbing, anche l'intento persecutorio. Condannato il ricorrente alle spese di lite e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la censura sul preteso malgoverno delle prove; la Corte nega che in cassazione possa chiedersi una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove; la censura è stata qualificata come richiesta di nuovo esame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia/infrapetizione; la Corte afferma che l'assorbimento correttamente dichiarato esclude il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per escludere un vizio motivazionale quando la ragione del decidere è espressa nell'assorbimento correttamente dichiarato.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla responsabilità e sull'obbligazione; non è accolto un diverso esito rispetto alla qualificazione contrattuale della pretesa.

  • art. 1174 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della pretesa obbligazione risarcitoria; nessun autonomo principio affermato dalla Corte.

  • art. 1218 c.c.

    Usato per inquadrare la responsabilità del datore nell'ambito dell'inadempimento; la Corte conferma la natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.

  • art. 2087 c.c.

    È la norma centrale: il mobbing integra violazione degli obblighi di sicurezza e protezione del datore di lavoro e dunque responsabilità contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte chiarisce il riparto dell'onere della prova: il lavoratore deve provare inadempimento, danno, nesso causale e, nel mobbing, anche l'intento persecutorio; non grava sul datore la prova della colpa in senso generale.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il travisamento della prova, rimedio eventualmente azionabile con revocazione per errore di fatto, dalla mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • Cass., Sez. U., n. 5792 del 5 marzo 2024

    Usata per chiarire che il travisamento del fatto probatorio ricorre solo in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non quando si contesta la lettura delle prove.

  • Cass., Sez. U., n. 13533 del 30 ottobre 2001

    Richiamata per il principio generale in tema di onere della prova dell'inadempimento nelle obbligazioni contrattuali: il creditore prova il titolo e allega l'inadempimento, il debitore prova l'adempimento.

  • Cass., Sez. L, n. 12445 del 25 maggio 2006

    Richiamata per ribadire che, nella responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza e il nesso causale con il danno, non la colpa del datore.

  • Cass., Sez. L, n. 10992 del 9 giugno 2020

    Richiamata per il principio secondo cui, nei casi di mobbing, il lavoratore deve anche dimostrare l'intento persecutorio.

Massime di principio

  • Le domande risarcitorie fondate su condotte di mobbing vanno ricondotte alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., poiché il mobbing consiste in una serie di condotte anche formalmente lecite che diventano inadempimento in ragione dell'intento persecutorio unitario.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito con motivazione congrua.
  • Il lavoratore che agisce per violazione dell'art. 2087 c.c. deve provare la fonte del rapporto, l'inadempimento datoriale, il danno allegato e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio; non è tenuto a provare la colpa del datore in senso generale.
  • Quando la domanda è specificamente qualificata come mobbing, al lavoratore incombe anche la prova dell'intento persecutorio, che è elemento costitutivo della fattispecie e la distingue dalle altre violazioni dell'obbligo di sicurezza.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione sia stata assorbita da una decisione che definisce logicamente la controversia su un punto pregiudiziale o dirimente, purché tale assorbimento sia correttamente motivato.
  • Il travisamento della prova rileva in cassazione solo se si traduce in un errore percettivo sul fatto probatorio in sé; se invece si contesta la lettura delle risultanze, il vizio è fuori dal perimetro del giudizio di legittimità e può eventualmente rilevare nei limiti dei mezzi di impugnazione previsti.
  • In tema di responsabilità ex art. 2087 c.c., la prova dell'inadempimento e del nesso causale resta a carico del lavoratore anche quando le condotte denunciate siano astrattamente legittime ma assumano valenza vessatoria per il contesto complessivo.

Come è indicizzato

MaterieMobbingResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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