Cassazione Civile, Ordinanza n. 29302/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata alla controparte prima dell’adunanza camerale. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto e le spese sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore già pensionato del fondo volo, in qualità di ex pilota, aveva agito per ottenere l’annullamento del pagamento della prestazione pensionistica in forma capitalizzata. La corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che non fosse il pensionato il soggetto legittimato a far valere il difetto di consenso del coniuge rispetto a un atto qualificato come straordinaria amministrazione ex art. 180 c.c., ma semmai il coniuge stesso. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 34 L. 859/1965, sostenendo che la nullità del provvedimento di capitalizzazione poteva essere fatta valere anche dal pensionato; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla nullità del contratto aleatorio posto a base della liquidazione in capitale, assumendo che la pensione fosse sospesa per la vita del titolare e non anche per la reversibilità. Prima dell’adunanza camerale il ricorrente ha poi depositato atto scritto di rinuncia al ricorso, già notificato alla controparte.
Norme richiamate
Richiamato dalla corte d’appello come parametro per qualificare la richiesta di capitalizzazione come atto di straordinaria amministrazione, rispetto al quale era stato ritenuto rilevante il consenso del coniuge.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la nullità del provvedimento di capitalizzazione potesse essere fatta valere anche dal pensionato.
Invocato per denunciare l’omessa pronuncia sulla dedotta nullità del contratto aleatorio alla base della liquidazione in capitale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alla controparte prima della decisione determina l’estinzione del giudizio di cassazione, senza esame dei motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può compensare le spese processuali senza pronunciarsi sul merito delle censure.
- Le questioni relative alla legittimazione a impugnare un atto di capitalizzazione pensionistica e alla validità del relativo titolo contrattuale restano assorbite se il ricorso viene validamente rinunciato prima dell’adunanza.
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