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Sentenza

Sentenza n. 1236/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento della nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS- relativa all'anno scolastico 2025/26, comunicata il 20/11/2025, in seguito all'accesso agli atti, in cui è scritto che “vista la documentazione della scuola primaria di provenienza dell'alunno, dalla quale si evincono le aree di difficoltà e potenzialità del minore e la richiesta per l'a.s. successivo del massimo delle ore di sostegno previste per il segmento scolastico frequentato, pari a n. 18 ore settimanali, in assenza di differenti disposizioni a seguito di sentenza Tar”; dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi), con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto; E PER LA DECLARATORIA del diritto del minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore -OMISSIS- per l'anno 2025/26, tenendo conto della sua situazione di handicap; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202507395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026 e ulteriori atti di determinazione dell'organico di sostegno, nonché il mancato adeguamento del PEI al fabbisogno effettivo del minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'assegnazione al minore, affetto da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, di sole 18 ore settimanali di sostegno, a fronte dell'orario scolastico frequentato e della richiesta di copertura integrale risultante dalla documentazione scolastica. È stata inoltre contestata la determinazione dell'organico di fatto dei posti di sostegno, nella parte in cui avrebbe comportato una dotazione insufficiente rispetto ai bisogni degli alunni con disabilità, nonché il mancato adeguamento o aggiornamento del PEI. La nota impugnata subordinava espressamente l'eventuale assegnazione di ulteriori ore all'intervento di una sentenza del TAR. Il Collegio ha rilevato l'assenza di una motivazione specifica sulla quantificazione delle ore e la mancata produzione del PEI 2025/2026. Con ordinanza istruttoria il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di depositare il PEI e di chiarire se le 18 ore corrispondessero al fabbisogno concreto dell'alunno o fossero state determinate per ragioni estranee alla sua situazione individuale; l'Amministrazione non ha ottemperato, violando il principio di cooperazione processuale. Sono state altresì dedotte e ritenute fondate pretese risarcitorie per il danno non patrimoniale derivante dalla mancata fruizione dell'insegnamento di sostegno adeguato e dalla conseguente compromissione della frequenza e della piena inclusione scolastica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati nei limiti dell'interesse del minore. Ha ordinato all'Amministrazione di riesercitare il potere entro 15 giorni, rideterminando le ore di sostegno e adeguando il PEI sulla base del fabbisogno effettivo dell'alunno, come accertato dal GLO. Il Collegio ha ritenuto illegittima la quantificazione di sole 18 ore per difetto di motivazione specifica e ha considerato significativo il comportamento processuale dell'Amministrazione, che non aveva depositato il PEI né fornito i chiarimenti richiesti. La clausola secondo cui l'incremento delle ore sarebbe stato possibile solo a seguito di una sentenza del TAR è stata qualificata come indice di esercizio condizionato e non pieno del potere, nonché di eccesso di potere e violazione del principio di buon andamento: l'Amministrazione non può rinviare al giudice l'adozione di misure che deve assumere autonomamente per garantire il diritto fondamentale all'inclusione scolastica. È stata accolta anche la domanda risarcitoria. Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione dell'insegnamento di sostegno per l'intero orario scolastico, da calcolare dall'inizio dell'anno scolastico fino all'effettiva assegnazione di ore adeguate al bisogno del minore. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La gravità della disabilità costituisce elemento rilevante per la determinazione del fabbisogno di sostegno scolastico in concreto.

  • art. 97 Cost.

    La clausola che subordina l'assegnazione di ore ulteriori a una sentenza del TAR può integrare violazione del buon andamento quando rivela un esercizio non pieno e condizionato del potere amministrativo.

  • art. 2 c.p.a.

    principio di cooperazione processuale

    Le parti, e in particolare l'amministrazione, devono cooperare lealmente all'accertamento processuale; la mancata ottemperanza a un ordine istruttorio può assumere rilievo nella decisione.

  • art. 64, ultimo comma, c.p.a.

    Il giudice può valutare il comportamento processuale dell'amministrazione, compresa la mancata produzione dei documenti richiesti, ai fini della decisione.

  • art. 134 c.p.a.

    Il giudice amministrativo, fuori dai casi di giurisdizione estesa al merito, non può sostituirsi all'amministrazione nell'assunzione delle valutazioni e decisioni spettanti a quest'ultima.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il rinvio ai precedenti giurisprudenziali per la motivazione della sentenza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno scolastico per un alunno con disabilità grave, l'amministrazione deve considerare il fabbisogno individuale concretamente accertato dal GLO e risultante dal PEI; una quantificazione standardizzata o non specificamente motivata è illegittima.
  • La carenza di posti nell'organico ordinario non giustifica la mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie. Quando la situazione individuale lo richiede, l'amministrazione scolastica deve attivare la richiesta di posti in deroga e non può opporre la mera insufficienza della dotazione organica.
  • La clausola con cui l'amministrazione subordina l'assegnazione di ore di sostegno ulteriori all'adozione di una sentenza del giudice amministrativo costituisce indice di esercizio condizionato e non pieno del potere, di eccesso di potere e di violazione del buon andamento, perché trasferisce dal procedimento al processo la tutela del diritto all'inclusione scolastica.
  • L'amministrazione scolastica non può adottare una prassi di amministrazione meramente reattiva, rinviando al contenzioso l'adozione di misure che l'ordinamento le impone di assumere autonomamente per garantire il diritto fondamentale allo studio e all'inclusione degli alunni con disabilità.
  • La mancata assegnazione delle ore di sostegno adeguate al fabbisogno concreto può fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per danno non patrimoniale, quando la privazione incide sulla frequenza e sulla piena integrazione scolastica; la mancata disponibilità di personale non costituisce, di per sé, causa di forza maggiore.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata fruizione dell'insegnamento di sostegno può essere liquidato equitativamente in ragione di un importo mensile decorrente dall'avvio dell'anno scolastico e fino all'effettiva assegnazione di ore adeguate.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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