Cassazione Civile, Ordinanza n. 15713/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società proprietaria di un complesso immobiliare e un potenziale acquirente avevano sottoscritto un accordo di riservatezza e trattativa in esclusiva per valutare la possibile vendita dell'immobile, con deposito iniziale di 500.000 dollari per accedere alle informazioni necessarie alla due diligence. Nel testo dell'accordo il potenziale acquirente aveva cancellato la clausola di foro romano e inserito una clausola di arbitrato estero davanti alla Camera arbitrale di Ginevra. Successivamente le parti avevano stipulato un addendum che prorogava il termine dell'esclusiva e riduceva il prezzo di vendita. Alla scadenza il potenziale acquirente aveva comunicato di non essere più interessato all'operazione e aveva chiesto la restituzione del deposito; ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma, la società aveva proposto opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'arbitrato estero. Con regolamento preventivo di giurisdizione la società sosteneva che la validità della clausola compromissoria dovesse essere valutata secondo la legge svizzera di diritto internazionale privato, non quella italiana, e che comunque vi sarebbe stata adesione tacita alla clausola arbitrale tramite la prosecuzione delle trattative e la sottoscrizione dell'addendum. Il resistente chiedeva l'inammissibilità, improcedibilità o il rigetto del ricorso e l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, ma nel merito ha escluso l'esistenza di una valida ed efficace clausola compromissoria idonea a devolvere la controversia alla Camera arbitrale di Ginevra. Ha applicato la legge italiana, espressamente scelta dalle parti per disciplinare l'accordo, e ha affermato che la clausola arbitrale richiedeva la forma scritta ad substantiam. Ha quindi rilevato che la clausola inserita unilateralmente dal potenziale acquirente non era stata validamente accettata dalla società prima della revoca della proposta, poiché lo stesso proponente aveva nel frattempo adito il Tribunale di Roma per il decreto ingiuntivo, comportamento incompatibile con la volontà di deferire la lite ad arbitri e idoneo a far venir meno l'efficacia della proposta arbitrale. Ne è seguita la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano e la rimessione delle parti al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio, con liquidazione delle spese rimessa al giudice del merito.
Norme richiamate
consente il regolamento preventivo di giurisdizione quando la questione di giurisdizione si ponga nel giudizio di merito pendente
utilizzato per la trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte
rinvia, per le obbligazioni contrattuali, alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
art. 3 Convenzione di Roma 19 giugno 1980
"il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti"
la legge scelta dalle parti disciplina il contratto e può essere designata per l'intero contratto o per una parte soltanto di esso
richiamato insieme all'art. 808 c.p.c. quale base della forma scritta ad substantiam della clausola compromissoria
richiesta la forma scritta ad substantiam per la validità della clausola compromissoria
richiamato per l'ipotesi di inizio di esecuzione della proposta e per delimitare il momento utile della revoca
richiamato implicitamente nel principio per cui la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso
Massime di principio
- In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso integra una questione di giurisdizione e può essere dedotta con regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., purché il difetto di giurisdizione sia tempestivamente eccepito nel giudizio di merito.
- La validità e l'efficacia della clausola compromissoria vanno valutate, in linea di principio, secondo la legge scelta dalle parti per regolare il contratto principale, quando tale scelta sia espressamente prevista.
- Se le parti hanno scelto la legge italiana, la clausola compromissoria deve rispettare la forma scritta ad substantiam richiesta dal diritto interno.
- La clausola arbitrale può perfezionarsi anche mediante scambio di atti scritti, ma l'accettazione deve intervenire prima della revoca della proposta e deve risultare da una volontà contrattuale effettiva e tempestiva.
- La proposizione di un giudizio davanti al giudice ordinario da parte del soggetto che aveva inserito unilateralmente la clausola arbitrale è comportamento incompatibile con la volontà di deferire la lite agli arbitri e vale come revoca della proposta arbitrale, rendendo inefficace un'adesione successiva della controparte.
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