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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37739/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la conversione del sequestro probatorio di 23.050 euro in sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322-ter c.p. Tre motivi: 1) presunta tardività del deposito della motivazione dell'ordinanza (dispositivo emesso 20/2/2025, motivazione depositata 28/3/2025) in violazione dell'art. 309, comma 10 richiamato dall'art. 324, comma 7 c.p.p.; 2) tardiva trasmissione degli atti per il riesame (richiesta riesame 24/1/2025, atti chiesti il 31/1/2025 e trasmessi il 5/2/2025) in violazione dell'art. 309, comma 5 c.p.p.; 3) vizio di motivazione quanto al periculum in mora: il Tribunale avrebbe giustificato il pericolo di dispersione della somma con argomenti generici e con la circostanza stessa del sequestro, mentre tale rischio sarebbe tipico del sequestro conservativo e richiederebbe specifici elementi concreti

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi come manifestamente infondati, ritenendo che nel procedimento di riesame le disposizioni di cui all'art. 309 c.p.p. nella versione modificata non trovano piena applicazione e che i termini menzionati hanno carattere ordinatorio secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha invece accolto il terzo motivo: l'atto impugnato non ha fornito una motivazione valida circa il periculum in mora, avendo valutato il rischio di dispersione sulla base della sola circostanza del sequestro (ovvero sul fatto che, se restituita, la somma sarebbe stata necessariamente dispersa). La Corte ha ricordato che il periculum deve essere valutato in relazione alla situazione esistente al momento della imposizione del vincolo e richiede elementi concreti e specifici (anche se la fungibilità del denaro e la patrimonialità del soggetto sono rilevanti, non possono sostituirsi ad una motivazione concreta). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per nuovo giudizio, che dovrà applicare i principi indicati e verificare la sussistenza del pericolo di modifica, dispersione, deterioramento, uso o alienazione del bene

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma riferita al tipo di confisca per cui è finalizzato il sequestro; la somma è stata ritenuta profitto del reato ai fini della confisca

  • art. 321, comma 2 cod. proc. pen.

    Riguarda il sequestro preventivo: il provvedimento deve contenere motivazione anche sul periculum in mora rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Disposizione sul sequestro conservativo, richiamata per chiarire la differenza di presupposti e di onere motivazionale rispetto al sequestro preventivo

  • art. 309, comma 5 e comma 10 cod. proc. pen.

    Articolo concernente i termini per il deposito e per la trasmissione degli atti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324, tali termini perentori non si applicano nella stessa misura e vanno interpretati alla luce della previsione originaria

  • art. 324, commi 3 e 7 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento di riesame del sequestro: la Corte ha precisato che il rinvio ad art. 309 va inteso secondo la formulazione originaria e che i termini indicati hanno carattere ordinatorio nel contesto del riesame

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per sottolineare che l'obbligo motivazionale del giudice cautelare non può essere eluso sulla base di distinzioni formali tra confisca obbligatoria o facoltativa

Massime di principio

  • Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare specificamente il periculum in mora in relazione all'esigenza anticipatoria della confisca, anche quando la confisca dipende da una futura condanna
  • La valutazione del pericolo deve riguardare lo stato di fatto esistente al momento dell'imposizione del vincolo e non può fondarsi sulla sola considerazione che il bene, una volta restituito in ragione del precedente sequestro, sarebbe sicuramente disperso
  • La fungibilità del denaro e la situazione patrimoniale del destinatario sono elementi rilevanti ma non producono automatismi: servono elementi concreti e specifici che indichino il rischio di depauperamento o perdita delle garanzie
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non è da trattare alla stregua del sequestro conservativo; i presupposti e l'onere motivazionale sono diversi
  • Nel procedimento di riesame disciplinato dall'art. 324 c.p.p. i termini previsti da art. 309 c.p.p. vanno interpretati secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che esclude l'automatica perdita di efficacia della misura per il mancato rispetto di alcuni termini perentori introdotti successivamente

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