Cassazione Penale, Sentenza n. 35636/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in otto motivi principali: 1) nullità per indeterminatezza del decreto di giudizio e pregiudizio al diritto di difesa per ampiezza temporale e mancanza di specificazione dei libretti/conti; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con accusa iniziale di appropriazione ma condanna fondata su violazioni di rendicontazione; 3) vizio di motivazione e criticità nella valutazione della perizia (inesperienza del perito, criteri di ricostruzione non oggettivi); 4) errata applicazione delle norme civili relative all'amministrazione di sostegno (art. 411 e 380 c.c.), deducendo l'assenza dell'obbligo di rendicontazione; 5) errata qualificazione della fattispecie penale e mancanza della disponibilità delle somme per ragione d'ufficio (sarebbe al più appropriazione indebita o truffa o abuso d'ufficio); 6) estinzione del reato per prescrizione in ragione della pluralità di atti e mancata indicazione della data iniziale; 7) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 8) illegittima confisca diretta della somma di 77.723,56 euro senza valutare spese di amministrazione e destinazione dei prelevamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile nei termini esaminati: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati poiche l'imputazione conteneva i tratti essenziali dell'accusa e si è rispettato il principio di correlazione (la condanna è per appropriazione della somma indicata). I motivi relativi alla perizia e alla valutazione della prova (terzo, quarto e quinto) sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità e genericità, essendo la motivazione di merito ritenuta analitica e coerente nel descrivere il metodo e le scelte del perito. Il motivo sulla prescrizione (sesto) è infondato in relazione ai fatti principali, in particolare al prelievo del 2011; le restanti censure sul periodo temporale sono generiche. I motivi sul diniego delle attenuanti e sulla confisca (settimo e ottavo) sono inammissibili in quanto i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione sulla non concessione delle attenuanti e sulla confisca della somma ritenuta indebitamente appropriata. In sintesi: ricorso rigettato, condanna per peculato e conferma della confisca per 77.723,56 euro.
Norme richiamate
richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che l'imputazione conteneva i tratti essenziali del fatto e che non vi è stata violazione del principio
interpretato come clausola di compatibilità che rende applicabili, in quanto compatibili, alle amministrazioni di sostegno norme proprie della tutela; la Corte ha ritenuto applicabile l'obbligo di rendicontazione nella misura compatibile con l'istituto
norma sulla tenuta della contabilità e rendiconto del tutore richiamata come paradigma applicabile all'amministratore di sostegno in quanto compatibile; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di rendiconto trova fondamento anche nell'amministrazione di sostegno e che nel caso vi erano atti del giudice che imponevano rendicontazione
artt. da 349 a 353 e da 374 a 388 cod. civ.
artt. da 349 a 353 e da 374 a 388 cod. civ.
richiamati come insieme normativo richiamabile dall'art. 411 c.c.; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo alle disposizioni compatibili con l'amministrazione di sostegno
Massime di principio
- L'imputazione deve contenere i tratti essenziali e il thema probandum: non è necessaria la descrizione assolutamente dettagliata di ogni elemento, purché l'imputato possa esercitare pienamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
- La correlazione tra accusa e sentenza si riferisce alla identità strutturale del fatto contestato; il modo in cui la prova è stata acquisita o ricostruita (perito, criteri probatori) attiene alla valutazione del merito e non invalida automaticamente la correlazione se il nucleo dell'accusa resta lo stesso.
- I vizi generici e aspecifici nell'impugnazione della valutazione della prova peritale sono frequentemente dichiarati inammissibili: è necessario contestare con precisione gli elementi e spiegare concretamente il vizio logico o tecnico.
- L'art. 411 cod. civ. consente l'applicazione, in via di compatibilità, di disposizioni proprie della tutela all'amministrazione di sostegno; ciò può imporre obblighi di rendicontazione quando la gestione patrimoniale è coinvolta.
- La disponibilità materiale delle somme derivante da deleghe o procure non esclude automaticamente la responsabilità penale per appropriazione se il soggetto agisce in violazione di specifiche disposizioni del giudice o del proprio dovere d'ufficio.
- La prescrizione va valutata sulle singole condotte e sulle date accertate: dichiarazioni generiche sulla pluralità di fatti senza individuazione temporale non sono sufficienti a fondare l'eccezione di prescrizione.
- Per ottenere l'annullamento di misure patrimoniali come la confisca è necessario contestare in modo specifico la ricostruzione della provenienza e della destinazione delle somme; mere deduzioni generiche sono insufficienti.
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