Cassazione Penale, Sentenza n. 12154/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare (da obbligo di dimora con permanenza notturna a custodia cautelare) e del rigetto dell'appello cautelare. Il ricorrente denunciava: ritardo nella fissazione dell'udienza e nel deposito della decisione (presunta violazione dei termini procedurali), carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, errata qualificazione della misura originaria (fermo vs arresto), mancato riconoscimento che lo spostamento fuori dal comune di dimora era finalizzato a svolgere la propria attività lavorativa (titolare di ditta individuale agricola), omissione di valutazione della documentazione probatoria prodotta a sostegno della richiesta, in via subordinata, degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) e prova contraria della sussistenza di una stabile dimora (contratto di locazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili molte delle doglianze perché attinenti alla valutazione dei fatti (vietato riesame in punto di merito) o generiche. Ha invece accolto il motivo relativo all'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della documentazione prodotta a sostegno della richiesta degli arresti domiciliari (titolarità ditta individuale, presenza di dipendente, contratto di locazione). Per tale vizio di motivazione decisivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per nuovo giudizio. La decisione non determina la remissione in libertà; la cancelleria dovrà trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato per cui è indagato il ricorrente; rilevanza ai fini della valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
Riferimento al reato associativo menzionato negli atti; incidente sulla valutazione del pericolo di reiterazione e della pericolosità sociale.
Disposizione sull'appello cautelare: la Corte ha ribadito che il termine previsto ha natura meramente ordinatoria e la sua inosservanza non comporta nullità o inefficacia del provvedimento di riesame.
Limiti del sindacato in Cassazione: vietato riesaminare i fatti e le prove; le ricostruzioni alternative dei fatti non costituiscono vizio di legittimità valutabile in sede di cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della copia del provvedimento di annullamento con rinvio; applicata per disposizioni esecutive consequenziali.
Norma richiamata dal ricorrente in via preliminare per contestare tempi procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa ai termini, ricollegando la questione all'ordinatorietà del termine di cui ad art. 310.
Massime di principio
- Il termine di cui all'art. 310 cod. proc. pen. per l'appello cautelare è ordinatorio: il suo superamento non invalida automaticamente il provvedimento di riesame.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per rivedere la valutazione dei fatti o la plausibilità di una ricostruzione alternativa; le doglianze meramente rievaluative sono inammissibili.
- L'omessa o insufficiente risposta del giudice del merito a specifiche argomentazioni e documenti prodotti dalla difesa (es. prova di stabile dimora, legami lavorativi) integra un vizio di motivazione decisivo che può determinare l'annullamento con rinvio.
- Nelle impugnazioni avverso aggravamenti di misure cautelari è fondamentale produrre ed evidenziare documentazione che provi il radicamento sul territorio e le esigenze lavorative; il giudice deve valutare e motivare esplicitamente tali elementi se rilevanti per misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico).
- Quando si chiede l'applicazione di una misura meno afflittiva in via subordinata, il giudice è tenuto a rispondere puntualmente e con riferimento agli elementi prodotti; il mancato confronto costituisce motivo di annullamento.
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