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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13002/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il riesame avverso la misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP per il reato di estorsione aggravata. Il ricorrente ha censurato: mancata e insufficiente motivazione circa l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; il GIP avrebbe motivato su capi di imputazione (14, 15, 16) di cui soltanto il capo 14 riguardava il ricorrente; il Tribunale avrebbe valorizzato ripetute visite dell'imputato presso la ditta Sposato senza specificare cosa gli venisse consegnato e senza acquisire fatture; le intercettazioni (conversazione De Leo–Portoraro) sarebbero suscettibili di più letture; la gravità della minaccia sarebbe stata motivata in modo apparente; censura della motivazione, illogicità e contraddittorietà circa l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., non essendo specificato come l'attività della cosca fosse stata agevolata e osservando che le forniture sarebbero state a titolo personale e che Abbruzzese non era figura di rilievo nell'associazione; infine censura per omessa valutazione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: il sindacato di legittimità sui provvedimenti 'de libertate' è limitato al controllo delle ragioni giuridiche e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione; non è consentito riesaminare la ricostruzione dei fatti o ricalibrare il peso delle prove. Il Tribunale aveva adeguatamente richiamato le conversazioni intercettate e le dichiarazioni testimoniali (De Leo, Sposato) che confermavano le continue richieste di materiale e l'accondiscendenza delle vittime per timore di ritorsioni, inquadrando il fenomeno come "estorsione ambientale". Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., il Tribunale l'ha ritenuta integrata sul piano del "metodo" (idoneità intimidatoria richiamante la forza della criminalità organizzata), non essendo necessario provare l'esistenza dell'associazione per delinquere; la pervicacia e l'atteggiamento sprezzante dell'indagato hanno reso irrilevante il tempo trascorso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito al concetto di "gravi indizi di colpevolezza": la Corte precisa che la loro insussistenza è sindacabile in Cassazione solo se emerge una violazione normativa specifica o una manifesta illogicità della motivazione nel provvedimento impugnato

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 13/05/1991, n.152 conv. Legge 12/07/1991, n.203)

    L'aggravante può essere configurata per l'uso del "metodo mafioso" anche senza la prova dell'esistenza o della contestazione di un'associazione mafiosa: è sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino nella vittima la forza intimidatrice tipica della mafia, ossia la percezione che l'agente sia intraneo ai contesti di criminalità organizzata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze processuali: con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso la parte privata viene condannata al pagamento delle spese e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta una ammenda a favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità in Cassazione sui provvedimenti cautelari (de libertate) è limitato: la Corte verifica solo la congruenza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione, non può riconsiderare in toto il materiale probatorio o rivalutarne il peso
  • Per contestare con successo la misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare specifiche violazioni di legge o una motivazione mancante o manifestamente illogica nel provvedimento impugnato; mere alternative interpretative delle stesse risultanze non sono sufficienti
  • L'aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso" si integra quando la condotta e le circostanze determinano nella vittima la percezione della forza intimidatrice tipica di contesti di criminalità organizzata: non è indispensabile provare formalmente l'appartenenza a un'associazione mafiosa
  • Il concetto di "estorsione ambientale" giustifica il rilievo che le richieste estorsive vengano accettate per il timore derivante dalla notorietà criminale dell'agente nel territorio; ciò può rafforzare la valutazione della gravità della minaccia
  • Il tempo trascorso dai fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari se dal comportamento dell'imputato emerge pervicacia o rischio di reiterazione o se le modalità delle condotte ne giustificano la persistenza del pericolo

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