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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

TRIBUTI LOCALI - ICI - agevolazione - art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 - prova - contenuto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (n. 319/2017) relativo al mancato pagamento IMU per il 2017: la ricorrente sosteneva che l'immobile era destinato allo svolgimento di attività culturali, assistenziali e ricreative svolte dall'Associazione "Grande Oriente d'Italia" (G.O.I.), socio unico e unico utilizzatore dell'immobile, e chiedeva l'agevolazione prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. n. 504/92

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso per difetto di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.: la ricorrente non ha dimostrato né il possesso dell'immobile da parte dell'ente non commerciale né le modalità di utilizzazione esenti. La Corte ha ritenuto insufficienti le mere allegazioni e le fotografie degli interni/oggetti simbolici, che non provano l'esclusiva destinazione a attività non commerciali. Condanna della ricorrente alle spese processuali (complessivi € 270,00).

Norme richiamate

  • art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992

    art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92

    L'agevolazione (esenzione ICI/IMU) si applica quando l'immobile è utilizzato da enti non commerciali per attività ricreative o culturali; l'applicazione richiede prova concreta sia del possesso/utilizzo da parte dell'ente sia della natura non commerciale e delle modalità d'uso effettive

  • art. 2697 c.c.

    Il soggetto che afferma un fatto (qui: diritto all'esenzione e modalità di uso non commerciale) ha l'onere della prova; la mancata produzione di prove idonee comporta l'inefficacia delle allegazioni

  • art. 17, D.Lgs. n. 546/1992

    art. 17, D.Lgs. n. 546/1992

    Riferimento procedurale: il ricorso conteneva anche istanza di reclamo ex art. 17, ma la questione sostanziale di prova è rimasta determinante per la decisione

Massime di principio

  • Chi invoca l'esenzione tributaria ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. i) D.Lgs. 504/92 deve fornire prove concrete sia del possesso dell'immobile da parte dell'ente non commerciale sia delle modalità effettive d'uso non commerciali (es.: comodato/contratto, atto di proprietà, iscrizione e statuto dell'associazione, verbali, convenzioni, documentazione di attività e programmi).
  • Mere dichiarazioni o fotografie degli interni, arredi o oggetti simbolici non sono di per sé idonee a dimostrare l'esclusiva destinazione dell'immobile ad attività non produttive di reddito.
  • Applicare l'art. 2697 c.c.: l'onere della prova grava sul ricorrente; quindi è necessario produrre documenti probatori (convenzioni, registrazioni, bilanci, rendiconti, registri attività, comunicazioni ai soci, attestazioni di apertura al pubblico, fatture/entrate o la loro assenza, dichiarazioni sostitutive di atto notorio corredate da elementi probatori).
  • Per aumentare le probabilità di successo, fornire anche elementi indiretti e terzi (certificazioni comunali, iscrizioni in registri regionali/ministeriali, testimonianze documentate, autorizzazioni o atti amministrativi che riconoscano la natura non commerciale dell'attività).
  • Se l'utilizzo non è esclusivo o se sussistono elementi di attività commerciale (es. vendita sistematica di beni/servizi, ricavi documentati), l'esenzione è difficile da ottenere; occorre dimostrare chiaramente la prevalenza e la non commercialità dell'attività svolta.

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