Cassazione Civile, Ordinanza n. 15392/2022 del 13/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condividente)
La controversia
Un comproprietario aveva convenuto in giudizio alcuni coeredi/condividenti davanti al Tribunale chiedendo lo scioglimento della comunione, l'attribuzione in piena proprietà di alcuni locali terranei e la condanna dei convenuti al pagamento di un equo corrispettivo per il godimento esclusivo dei beni ereditari, oltre alle spese relative agli oneri di accatastamento. Nel corso del primo grado il giudice aveva formulato una proposta transattiva ex art. 185-bis c.p.c., poi rifiutata dall'attore. Il Tribunale aveva sciolto la comunione, rigettato le domande dell'attore e lo aveva condannato alle spese, ritenendo il suo comportamento contrario all'art. 88 c.p.c.; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che nelle cause di divisione le spese dovessero gravare sulla massa e che fosse stata mal valutata la rilevanza del rifiuto della proposta conciliativa ai fini della condanna alle spese. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del d.m. n. 55/2014 e il vizio motivazionale, censurando la liquidazione delle spese in misura prossima ai massimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c. Ha ribadito che, nei giudizi di divisione, le spese vanno poste a carico della massa solo se sostenute nell'interesse comune per condurre il processo alla sua conclusione; invece si applica il principio di soccombenza quando le spese dipendono da pretese e resistenze ingiustificate o da un contegno processuale contrario a correttezza. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato l'infondatezza della domanda di attribuzione in proprietà esclusiva, il rigetto della domanda di equo corrispettivo e di quella sugli oneri di accatastamento, nonché il rifiuto di una proposta transattiva ex art. 185-bis c.p.c. che avrebbe consentito al ricorrente di ottenere un importo superiore a quello poi conseguito. Quanto alle spese, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo il d.m. n. 55/2014, la liquidazione entro i parametri tariffari è espressione di discrezionalità del giudice e non richiede specifica motivazione, salvo apprezzabile scostamento dai parametri medi; anche su questo punto la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La proposta transattiva del giudice può essere rilevante nella valutazione del comportamento processuale delle parti e, nel caso concreto, il suo rifiuto è stato valorizzato ai fini della condanna alle spese.
Il contegno processuale contrario a correttezza può giustificare la regolamentazione delle spese a carico della parte che lo ha tenuto.
Nel giudizio di divisione il principio di soccombenza opera quando le spese dipendono da pretese infondate o da resistenze inutili; non sempre le spese gravano sulla massa.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale norma sulla regolamentazione delle spese, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dedotto per denunciare la violazione di legge sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro formale dedotto per il vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non si confrontavano utilmente con principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.
I parametri di liquidazione dei compensi forensi costituiscono criteri di orientamento e misura standard; il giudice deve motivare solo se si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di divisione le spese non seguono automaticamente la massa: esse gravano sulla comunione solo se sostenute nell'interesse comune per portare il processo a definizione; se invece derivano da domande infondate, pretese eccessive o resistenze ingiustificate, si applica il criterio della soccombenza.
- La valutazione sulle spese nel giudizio divisorio deve considerare il complessivo comportamento processuale dei condividenti, non soltanto l'esito formale delle domande di divisione, potendo rilevare anche la scelta tra soluzioni divisorie alternative e il rifiuto di una proposta conciliativa del giudice.
- La liquidazione dei compensi professionali effettuata entro i parametri del d.m. n. 55/2014 rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, salvo un apprezzabile scostamento dai valori medi.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato, si limiti a riproporre una diversa lettura della disciplina delle spese senza confrontarsi con il principio applicato dalla decisione impugnata.
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