Cassazione Penale, Ordinanza n. 20204/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dei due imputati per furto pluriaggravato con recidiva specifica. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 18 settembre 2025, che aveva confermato la loro condanna per furto pluriaggravato, anche con contestazione della recidiva specifica per entrambi, per un fatto commesso a Genova il 29 gennaio 2025. Con l'unico motivo di ricorso hanno dedotto l'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al fatto e comunque determinata senza adeguata considerazione delle condizioni di vita dei ricorrenti. La censura è stata ritenuta generica, non proponibile in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, perché la sentenza di merito aveva motivato in modo congruo le scelte di dosimetria sanzionatoria richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
La graduazione della pena deve avvenire in conformità ai criteri legali di commisurazione della sanzione e rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
La determinazione della pena deve essere sorretta da valutazione degli elementi indicati dalla norma; se il giudice di merito li richiama in modo congruo, la scelta sanzionatoria non è censurabile in cassazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La determinazione della pena, sia nella quantificazione della pena base sia nella modulazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze e continuazione, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
- La scelta sanzionatoria è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto la motivazione o se la motivazione è apparente; non è sufficiente dedurre in modo generico la sproporzione della pena.
- Quando il giudice di merito dà conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi ai fini della dosimetria, la censura sulla pena è manifestamente infondata.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare l'eccessività della pena senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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