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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12062/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce un vizio di motivazione per mancata indicazione delle specifiche ragioni per cui la sostituzione e l'applicazione delle procedure di controllo ex art. 275-bis, comma 1, c.p.p. sono state ritenute inidonee.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in sede di appello contro provvedimenti di revoca o sostituzione di misure cautelari, il giudice d'appello non debba rielaborare valutazioni già espresse sul punto (gravi indizi ed esigenze cautelari) se non emergono elementi di novità. Poiché il GUP aveva escluso l'esistenza di elementi nuovi, la deduzione del ricorrente circa la mancata valutazione degli arresti domiciliari e del presidio elettronico è stata considerata ultronea e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00. Infine, la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 275-bis c.p.p.

    Riferimento alle procedure di controllo (presidio elettronico) previste quale possibile integrazione degli arresti domiciliari; la Corte rileva che la richiesta di sostituzione deve essere sorretta da elementi nuovi e decisivi per modificare la precedente valutazione del GUP

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese nel processo penale: la Corte applica l'articolo per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria relativi al provvedimento di rigetto/inammissibilità

  • Cost. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della sussistenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ritiene che non sussista colpa che impedisca l'applicazione della misura

  • Cass. pen., sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995 (Rv. 201863)

    Giurisprudenza che stabilisce il principio secondo cui il giudice d'appello non deve rielaborare valutazioni già espresse in tema di gravi indizi ed esigenze cautelari se non emergono elementi di novità

  • Cass. pen., sez. 1, n. 572 del 28/01/1994 (Rv. 196827)

    Precisa che, a fronte della prospettata sopravvenienza di elementi nuovi, il giudice che non riconosca la novità deve limitarsi a motivare il mancato riconoscimento e non a rinnovare tutta la motivazione

  • Cass. pen., sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015 (Rv. 264818)

    Ribadisce la natura devolutiva dell'appello e la preclusione a proporre motivi nuovi non esaminati dal giudice a quo; il giudice d'appello non può estendere d'ufficio la cognizione a questioni non in esame

Massime di principio

  • In appello contro il rigetto di una richiesta di sostituzione della custodia cautelare, il giudice non è tenuto a riesaminare ex novo le valutazioni sul fondamento della misura se non emergono fatti nuovi e decisivi rispetto al provvedimento impugnato
  • La censura per insufficiente o generica motivazione relativa al rifiuto di applicare gli arresti domiciliari deve indicare fatti nuovi e specifici; deduzioni generiche sul comportamento processuale non costituiscono di per sé novità idonee
  • Se il giudice di primo grado ha motivatamente escluso la novità degli elementi prospettati, l'appello che si limiti a rimettere in discussione la valutazione sostanziale è inammissibile per difetto di novità
  • L'appellante dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese e, ove ricorra la previsione normativa, a un versamento alla Cassa delle Ammende: la misura è applicata quando non si ravvisa la colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
  • Il giudice ha comunque il dovere di revocare o modificare la misura cautelare qualora vengano meno le condizioni di sua applicabilità, indipendentemente dalle impugnazioni

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