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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35357/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Palmi, con sentenza del 21 maggio 2024, alla pena di un anno di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno, per truffa, riqualificazione dell’originaria rapina contestata al capo 1), e sostituzione di persona ex art. 494 c.p. al capo 2), con riconoscimento della continuazione. Secondo l’accertamento di merito, i due, fingendosi agenti della Polizia di Stato, si erano introdotti nell’abitazione della persona offesa e, con il pretesto di perquisire una borsa e distraendola, avevano sottratto 250 euro dal portafoglio custodito al suo interno. A seguito degli appelli degli imputati, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18 novembre 2025, aveva confermato nel resto la decisione e la pena, ma riqualificato il fatto del capo 1) in furto in abitazione aggravato ex artt. 624-bis e 625, nn. 2 e 4, c.p. Entrambi gli imputati hanno ricorso per cassazione. Il primo motivo comune lamentava la violazione del divieto di reformatio in peius: la nuova qualificazione, pur senza aumento della pena, avrebbe comportato un peggioramento concreto in executivis, perché il furto in abitazione rientra tra i reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, c.p.p. Il Barrese ha inoltre contestato, con il secondo motivo, la valutazione delle prove identificative e la motivazione sulla sua individuazione quale autore del fatto; con il terzo, la riqualificazione in furto, sostenendo che la condotta integrasse truffa per il ruolo dell’inganno e della cooperazione della vittima; con il quarto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In subordine era stata chiesta la rimessione alle Sezioni Unite sulla portata dell’art. 597, commi 1 e 3, c.p.p. e sui limiti del potere di riqualificazione in appello. Il Sesini ha proposto un unico motivo, coincidente con il primo motivo del Barrese.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti indicati, il motivo comune relativo al divieto di reformatio in peius e ha annullato senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente alla qualificazione del fatto del capo 1) come furto in abitazione aggravato ex artt. 624-bis e 625, nn. 2 e 4, c.p. Ha ritenuto che, nel caso concreto, tale riqualificazione impedisse la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., poiché il reato così individuato è compreso tra quelli ostativi di cui al comma 9; ne derivava un peggioramento effettivo della natura e dell’incidenza della pena sulla libertà personale, nonostante l’invarianza della sua specie e quantità. La Corte ha precisato che il potere di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica resta esercitabile quando la questione è connessa ai punti devoluti con l’appello, ma che il divieto di reformatio in peius opera anche quando la nuova qualificazione, pur senza modificare la pena nominale, trasformi concretamente in senso deteriore il trattamento sanzionatorio. Il terzo motivo del Barrese, relativo alla qualificazione come truffa, è stato assorbito nell’accoglimento del primo. Il secondo motivo del Barrese è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione di fatto delle prove e dell’identificazione, riservata ai giudici di merito. Il quarto motivo è stato rigettato: la doglianza sulle attenuanti generiche muoveva da un motivo d’appello generico e invocava elementi non dedotti in quella sede, sicché non era configurabile il lamentato difetto di motivazione. I ricorsi sono stati rigettati nel resto.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

    La cognizione del giudice d’appello è circoscritta ai punti investiti dai motivi, ma comprende le questioni strettamente connesse a essi, inclusa la corretta qualificazione giuridica del fatto quando la decisione sulla responsabilità o sulla pena devolve alla Corte d’appello il relativo tema.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

    La facoltà di riqualificare in senso più grave il fatto non autorizza un peggioramento sostanziale della pena. Il divieto opera quando la nuova qualificazione, pur lasciando invariati specie e quantità della pena irrogata, ne trasforma la natura e l’incidenza concreta sulla libertà personale, come accade se rende impossibile la sospensione dell’ordine di esecuzione.

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    se, in generale, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena, il pubblico ministero è tenuto a sospendere l'ordine di esecuzione contestualmente emesso nei confronti del condannato che si trovi in stato di libertà o agli arresti domiciliari, sì da consentirgli di presentare istanza al tribunale di sorveglianza competente - nei trenta giorni successivi - per la concessione di una misura alternativa alla detenzione

    La sospensione dell’ordine di esecuzione consente al condannato che ne abbia i presupposti di chiedere una misura alternativa senza iniziare previamente l’espiazione in carcere. La sua perdita, per effetto della qualificazione del reato come ostativo, incide concretamente sulla libertà personale e sulla natura della pena.

  • art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.

    il comma 9, lettera a), del medesimo art. 656 cod. proc. pen. preclude invece al pubblico ministero di sospendere l'ordine di esecuzione relativo alle condanne per una serie di delitti, tra i cui quelli di cui all'art. 4-bis ordin. penit.

    Per i reati inclusi nella previsione ostativa, il pubblico ministero non può sospendere l’ordine di esecuzione; la conseguente necessità di iniziare l’espiazione in carcere, nelle more della decisione sulle misure alternative, costituisce nel caso deciso un peggioramento effettivo rilevante ai fini del divieto di reformatio in peius.

  • art. 624-bis c.p.

    Ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui la qualificazione giuridica ex art. 624 bis cod. pen. data al fatto dalla Corte di appello impedisce agli imputati, che, essendo stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno, legittimamente potevano confidare nell’adozione da parte del pubblico ministero, in sede di esecuzione della condanna, dell’ordine di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva previsto dall’art. 656, comma 5, cod, proc. pen., di beneficiarne, essendo il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen. compreso nel novero dei reati per i quali, ai sensi dell’art. 656, co. 9, cod. proc. pen., non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva.

    La Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto come furto in abitazione, nella concreta vicenda, determinasse l’applicazione del regime ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione e quindi un trattamento deteriore rispetto a quello derivante dalla qualificazione adottata in primo grado.

  • art. 625, nn. 2 e 4, c.p.

    La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per violazione del divieto della reformatio in peius, limitatamente alla qualificazione del fatto di cui al capo 1) operata dalla Corte territoriale ex art. 624 bis, 625, n. 2 e n. 4, cod. pen.

    Le aggravanti associate alla qualificazione del capo 1) in furto in abitazione aggravato sono state espunte dall’annullamento senza rinvio, perché tale riqualificazione comportava nel caso concreto la violazione del divieto di reformatio in peius.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

    Il vizio di motivazione non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti; il controllo riguarda la tenuta logica del ragionamento del giudice di merito, nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 521, comma 1, c.p.p.

    l’erronea qualificazione giuridica del fatto deve sempre essere corretta dal giudice, che è tenuto a dare al fatto contestato la esatta "definizione giuridica", in virtù dell'art. 521, comma primo, cod. proc. pen., per il giudizio di primo grado, e dell'art. 597 cod. proc. pen., per l’appello.

    Il giudice deve attribuire al fatto contestato la corretta definizione giuridica; tale potere, esercitabile anche in appello nei limiti della cognizione devoluta, resta soggetto al divieto di reformatio in peius come interpretato dalla decisione.

  • art. 494 c.p.

    Barrese Antonio e Sesini Giovanni erano stati condannati, in concorso tra loro, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione ai reati di truffa, così riqualificata l’originaria contestazione di rapina di cui al capo 1) dell’imputazione, e di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen., di cui al capo 2) dell’imputazione, reati unificati sotto il vincolo della continuazione.

    La disposizione è richiamata quale titolo di reato del capo 2), la cui responsabilità è stata confermata nel resto; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.

Massime di principio

  • In caso di appello proposto dal solo imputato, il giudice di secondo grado può attribuire d’ufficio al fatto accertato una qualificazione giuridica più grave quando la questione è strettamente connessa ai punti devoluti con l’impugnazione; la qualificazione giuridica non è, di per sé, un punto sottratto alla cognizione del giudice d’appello.
  • Il divieto di reformatio in peius non riguarda soltanto l’aumento nominale della pena per specie o quantità: è violato anche quando la nuova qualificazione, pur lasciando immutata la pena irrogata, ne peggiora concretamente la natura e l’incidenza sulla libertà personale, determinando l’impossibilità di sospendere l’ordine di esecuzione e l’ingresso in carcere prima della decisione sull’eventuale misura alternativa.
  • La mera prospettazione di una diversa lettura delle prove o di una ricostruzione fattuale più favorevole non è deducibile in cassazione come vizio di motivazione; il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito, salvo i vizi rilevanti nei limiti previsti dall’art. 606 c.p.p.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non può essere fondata in cassazione su elementi fattuali non sottoposti al giudice d’appello; un motivo d’appello generico non impone una risposta specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
IstitutiContinuazione

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