Cassazione Penale, Ordinanza n. 08192/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per truffa e ricettazione. Con un unico motivo la difesa deduceva violazione di legge, sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse erronea alla luce degli artt. 192 e 533 c.p.p. e contestando la correttezza della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e immune da vizi logici o giuridici, poiché aveva valorizzato il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e dell'autista addetto alla consegna, nonché il suo ruolo effettivo nella vicenda, compreso il conseguimento del profitto e la consegna dei titoli non riscuotibili.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base del reato di truffa oggetto di conferma in appello e contestato in cassazione.
Norma incriminatrice richiamata come base del reato di ricettazione oggetto di conferma in appello e contestato in cassazione.
Invocato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ribadisce che la censura tendeva a una rivalutazione del merito non consentita.
Invocato dalla difesa in relazione al giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ritiene infondata la contestazione perché diretta a sostituire la valutazione di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti e a una nuova valutazione delle prove.
- La Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi fattuali posti a base della decisione, poiché la valutazione del compendio probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica e giuridicamente coerente, fondata su plurimi elementi convergenti di prova, il ricorso che si limiti a contestarne l'apprezzamento è inammissibile.
- Ai fini della conferma della responsabilità per truffa e ricettazione è sufficiente una motivazione che valorizzi il riconoscimento dell'imputato da parte dei soggetti coinvolti e il suo effettivo ruolo nell'operazione illecita.
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