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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08192/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per truffa e ricettazione. Con un unico motivo la difesa deduceva violazione di legge, sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse erronea alla luce degli artt. 192 e 533 c.p.p. e contestando la correttezza della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e immune da vizi logici o giuridici, poiché aveva valorizzato il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e dell'autista addetto alla consegna, nonché il suo ruolo effettivo nella vicenda, compreso il conseguimento del profitto e la consegna dei titoli non riscuotibili.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato di truffa oggetto di conferma in appello e contestato in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato di ricettazione oggetto di conferma in appello e contestato in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova; la Corte ribadisce che la censura tendeva a una rivalutazione del merito non consentita.

  • art. 533 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione al giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ritiene infondata la contestazione perché diretta a sostituire la valutazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti e a una nuova valutazione delle prove.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi fattuali posti a base della decisione, poiché la valutazione del compendio probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica e giuridicamente coerente, fondata su plurimi elementi convergenti di prova, il ricorso che si limiti a contestarne l'apprezzamento è inammissibile.
  • Ai fini della conferma della responsabilità per truffa e ricettazione è sufficiente una motivazione che valorizzi il riconoscimento dell'imputato da parte dei soggetti coinvolti e il suo effettivo ruolo nell'operazione illecita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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