Sentenza del 01/07/2015 n. 13464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e fissato in lire 300.000.000 il valore del terreno edificabile ceduto nel 2000, quale base per determinare la plusvalenza IRPEF. Con il primo motivo contestavano l’utilizzo, ai fini IRPEF, del valore accertato per l’imposta di registro, anche se il relativo giudizio era terminato con l’estinzione per cessazione della materia del contendere dopo il condono richiesto dall’acquirente; chiedevano inoltre se quell’accertamento fosse vincolante e se fosse ammessa prova contraria. Con il secondo motivo denunciavano l’omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove offerte per dimostrare che il corrispettivo effettivamente percepito era inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il valore accertato ai fini dell’imposta di registro costituisce una base presuntiva utilizzabile per accertare la plusvalenza, ma il contribuente può provare, anche mediante elementi indiziari, che il prezzo effettivamente incassato era inferiore. La definizione agevolata del valore ai fini del registro non determina automaticamente una riduzione della plusvalenza, poiché i due tributi sono distinti. La Corte non ha deciso se i venditori dovessero impugnare la pronuncia relativa al registro, rilevando che il ricorso non descriveva in modo autosufficiente la vicenda processuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo della sintesi del fatto controverso o delle ragioni specifiche richieste dall’art. 366-bis c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese: 3.700 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (già artt. 81 e 82)
l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile in base all'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro e sulla presunzione della corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato così accertato, salva la possibilità per il contribuente di provare (anche con ricorso ad elementi indiziali) di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore
Ai fini della plusvalenza, il valore di mercato accertato per l’imposta di registro può fondare una presunzione sul prezzo di vendita, ma non è insuperabile: il contribuente può dimostrare che il corrispettivo effettivo è stato inferiore.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
l'accertamento del valore in quella sede compiuto costituisce idonea base presuntiva per l'accertamento ai fini della plusvalenza, fatta salva la facoltà della suddetta prova contraria.
L’accertamento del valore ai fini dell’imposta di registro può essere utilizzato come presunzione nell’accertamento della plusvalenza, ma non vincola in modo assoluto il contribuente, che conserva la facoltà di fornire prova contraria.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
il quale richiede, per costante giurisprudenza, in ordine alle censure attinenti a vizi motivazionali, una chiara indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Per le censure motivazionali soggette alla disciplina applicabile ratione temporis, il ricorso per cassazione deve indicare in forma chiara e sintetica il fatto controverso o le specifiche ragioni dell’insufficienza; la mancanza di tale requisito comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- Un valore accertato ai fini dell’imposta di registro può essere usato dall’Amministrazione come presunzione del prezzo di cessione ai fini della plusvalenza, ma non prova in modo definitivo che il venditore abbia incassato proprio quella somma.
- Il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando, anche con elementi indiziari, che il prezzo effettivamente percepito era inferiore; è quindi importante produrre prove concrete sul corrispettivo della vendita.
- La definizione agevolata o il condono relativo all’imposta di registro non comportano automaticamente una corrispondente riduzione della plusvalenza, perché i tributi e i rispettivi criteri di determinazione restano distinti.
- Nel ricorso per cassazione, una censura sulla motivazione deve rispettare i requisiti processuali applicabili al caso e individuare con chiarezza il fatto controverso o il difetto specifico della motivazione; altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
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