Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29316/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze di condanna, deducendo violazione di legge (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto conto della riduzione per il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) nel calcolo degli aumenti per continuazione relativi ai reati già definiti con sentenze di applicazione della pena su richiesta. In concreto si contestava che gli aumenti applicati ai reati b1 e b2 fossero stati determinati senza specificare se fossero al lordo oppure al netto della riduzione prevista per il patteggiamento, elidendo così il beneficio premiale riconosciuto in sede di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con patteggiamento, il giudice deve applicare ai reati patteggiati la riduzione ex art. 444 c.p.p. nel calcolo della pena unica; se il reato patteggiato è satellite, l'aumento va commisurato sulla pena già determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione. Poiché l'ordinanza impugnata non chiariva se gli aumenti per i reati oggetto delle sentenze di patteggiamento fossero stati calcolati al lordo o al netto della riduzione, la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, ordinando che al nuovo giudizio non partecipi il medesimo giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in osservanza della pronuncia della Corte Costituzionale n.183/2013.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: regola la determinazione della pena unica in caso di più reati commessi in un'unica occasione o in circostanze tali da costituire continuazione. Qui richiamata come principio generale per il calcolo della pena unica.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la domanda di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; utilizzata per inquadrare la competenza del giudice dell'esecuzione e l'ambito dell'istanza affrontata.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per il giudizio abbreviato o per il patteggiamento (beneficio premiale). La Corte ha chiarito che, in caso di continuazione tra reati giudicati con riti diversi, la riduzione concessa per i reati patteggiati deve essere effettivamente tenuta in conto nel calcolo della pena unica; se il reato patteggiato è satellite, l'aumento per continuazione va commisurato alla pena già ridotta.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 3 luglio 2013

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che consentivano la partecipazione del medesimo giudice al giudizio di rinvio dopo annullamento dell'ordinanza sull'applicazione della continuazione; da ciò deriva l'obbligo che al nuovo giudizio non partecipi il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.

  • Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 30119 del 07/04/2021 (Dinari, Rv. 281679)

    Precedente di legittimità richiamato che stabilisce il principio secondo cui, in caso di continuazione tra reato giudicato con rito ordinario e reato patteggiato, la pena da porre a base del calcolo deve tenere conto della riduzione ex art. 444 c.p.p.; quel principio è stato qui confermato e applicato.

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra reati giudicati con riti diversi (ordinario e patteggiamento), il giudice che determina la pena unica deve applicare la riduzione prevista per il patteggiamento ai reati patteggiati; la motivazione deve esplicitare se gli aumenti sono calcolati al lordo o al netto di tale riduzione.
  • Se in sede esecutiva si applica la continuazione e la motivazione non chiarisce il trattamento delle pene patteggiate, il provvedimento può essere annullato limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviato per un nuovo giudizio.
  • Nel rinvio disposto dopo annullamento di un'ordinanza sull'applicazione della continuazione non può partecipare il medesimo giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciarsi sull'istanza impugnata, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.
  • Se il reato patteggiato è considerato 'satellite' rispetto al reato più grave, l'aumento per continuazione va commisurato alla pena già determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione per il rito alternativo.
  • In fase esecutiva il rispetto delle riduzioni premiali ottenute in sede di merito è obbligatorio: il giudice dell'esecuzione non può elidere i benefici accordati dal giudice del merito senza motivazione chiara e cogente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.