Cassazione Penale, Ordinanza n. 13853/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo un vizio di motivazione della decisione di patteggiamento. Dalla motivazione della Corte emerge che non erano stati dedotti profili di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, di erronea qualificazione giuridica del fatto, di illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma soltanto un vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità, rilevando che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra tali motivi e non è stata neppure denunciata l'illegalità della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti dalla legge.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e le modifiche al regime delle impugnazioni della sentenza di patteggiamento.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamato per la decorrenza temporale della disciplina sulle impugnazioni e sulla richiesta di patteggiamento.
Norma incriminatrice posta a fondamento del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi, come il vizio di motivazione, sono inammissibili.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento non deduce uno dei motivi tipizzati dalla legge, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, l'illegalità della pena costituisce un motivo autonomamente deducibile; se non viene prospettata, non può essere esaminato un generico vizio motivazionale.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 ha ristretto il perimetro delle impugnazioni contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., valorizzando la natura negoziale dell'accordo processuale.
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