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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24858/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna della ricorrente per il reato di calunnia ex art. 367 c.p. La ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. I primi due denunciavano un vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e dell'esito valutativo operato dalla Corte territoriale. Il terzo motivo contestava la sussistenza della responsabilità penale in relazione all'elemento soggettivo, ma riproponeva censure già esaminate e disattese nel merito, mirando comunque a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché sollecitavano una non consentita rilettura del materiale probatorio e non si confrontavano con la motivazione logica e coerente della sentenza di appello. Ha ritenuto il terzo motivo privo di specificità, perché reiterativo di doglianze già vagliate dal giudice di merito e, comunque, diretto a ottenere una nuova valutazione del merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 c.p.

    Indica il reato per cui era stata pronunciata condanna in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare che i motivi di ricorso non scalfiscono la decisione di merito.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; nessuna interpretazione ricavabile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e non manifestamente illogica.
  • Le censure di vizio di motivazione sono inammissibili se si risolvono in doglianze in fatto non confrontate con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico: la riproposizione di doglianze già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, non è idonea a fondare l'annullamento.
  • Le questioni sull'elemento soggettivo, quando richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio, non possono essere introdotte in cassazione se mirano a un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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