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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6906 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva contestato, per il 2002 alla società consorziata e, per le conseguenti imposte dirette, al socio A.R., l’omessa fatturazione dei proventi consortili e la mancata autofatturazione dei costi ribaltati dal consorzio, sostenendo che la compensazione tra ricavi spettanti ai consorziati e contributi dovuti al consorzio occultasse parte dei ricavi. Aveva inoltre contestato a A.R., quale imprenditore individuale consorziato, IVA e IRAP per il 2001. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti e la Commissione tributaria regionale aveva respinto gli appelli dell’Ufficio, rilevando anche la mancata allegazione dei verbali redatti nei confronti del consorzio e svolgendo considerazioni di merito. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La Corte, prima di esaminare il merito, ha rilevato per le pretese relative alla società e al socio la violazione del litisconsorzio necessario; per la distinta posizione di A.R. quale imprenditore individuale ha invece rilevato la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita tramite consegna al portiere senza successivo avviso al destinatario con raccomandata.

La decisione

La Corte non ha deciso nel merito le contestazioni fiscali né i cinque motivi di ricorso. Quanto alle pretese verso la s.a.s. e a quelle IRPEF verso A.R. quale socio, ha dichiarato nullo il giudizio e la sentenza perché la controversia su IRAP della società di persone e reddito imputato al socio richiedeva la partecipazione di tutti i soggetti interessati; non risultava coinvolto un ulteriore socio, perciò non era applicabile il rimedio della semplice riunione di cause separate. Ha cassato la sentenza e rimesso gli atti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, in diversa composizione, compensando le spese. Per le pretese verso A.R. quale imprenditore individuale, ha ordinato all’Agenzia di rinnovare la notificazione del ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione, disponendo la formazione di un fascicolo autonomo e il rinvio a nuovo ruolo. Non è quindi individuabile un vincitore nel merito: l’esito è processuale e favorevole alla necessità di rinnovare il contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    il ricorso contro l'accertamento tributario emesso per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 che sia proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente questa e tutti i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali devono essere parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

    Quando l’accertamento relativo a una società di persone incide anche sul reddito imputato ai soci, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali. La pronuncia non può limitarsi ad alcuni soltanto dei litisconsorti necessari.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, convertito dalla L. n. 31 del 2008

    la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.

    Quando la notificazione postale ricade nell’ambito temporale della disposizione, la consegna del plico al portiere in assenza del destinatario non è sufficiente: occorre che l’agente postale dia al destinatario notizia della consegna mediante raccomandata, altrimenti la notificazione è nulla.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    Di tale notificazione va quindi disposto il rinnovo ex art. 291 c.p.c.

    Accertata la nullità della notificazione del ricorso, il giudice ne dispone il rinnovo, assegnando alla parte interessata un termine per provvedere.

Massime di principio

  • Nelle controversie che riguardano l’accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, il contraddittorio deve coinvolgere la società e tutti i soci interessati; la mancanza di un litisconsorte necessario può comportare la nullità del giudizio e la rimessione della causa al giudice di primo grado.
  • La necessità del processo unitario può estendersi anche ai profili IVA quando l’accertamento IVA e quello relativo alle imposte dirette o all’IRAP sono fondati su elementi comuni e il profilo IVA non è autonomamente definibile.
  • La consegna di un atto processuale postale al portiere, in assenza del destinatario, richiede l’avviso al destinatario mediante raccomandata secondo la disciplina applicabile ratione temporis; senza tale avviso la notificazione è nulla e deve essere rinnovata.
  • Una decisione che dichiara nullo il giudizio e dispone la rimessione o il rinnovo della notificazione è una pronuncia processuale: non risolve la fondatezza sostanziale delle pretese tributarie e non equivale a un annullamento definitivo degli accertamenti.

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